Riportiamo la domanda di una professoressa giunta alla nostra redazione in merito alla firma docenti sul registro: “Buongiorno, sono una docente di ruolo della scuola secondaria di I grado. Nel mio istituto da anni è utilizzato il registro elettronico argo: nonostante questo, permane ancora il registro cartaceo di classe, su cui ogni giorno si segnano assenze, alunni giustificati e si appone la firma. In aula docenti vi è anche il registro presenze, in cui i docenti firmano: quest’ultima prassi è obbligatoria? Il docente che non ha mai firmato su quest’ultimo registro, ma solo in quelli di classe ed elettronico, può ricevere sanzioni o ‘richiami’?” A rispondere è l’avvocato Maria Rosaria Altieri.
Introduzione del registro elettronico e normativa di riferimento
Prima di rispondere al quesito sulla firma docenti, l’avvocato Altieri ci ha fornito dei riferimenti normativi in merito al registro elettronico. Questo “è stato introdotto dall’art. 7 (commi 27 e 32) del D.L. n. 95/2012 come convertito con modificazioni in L. n. 7 agosto 2012 n.135 che stabilisce che “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie […].
A decorrere dall‘anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. All’attuazione delle disposizioni (dei commi da 27 a 31) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Orbene, detto piano di dematerializzazione non risulta essere mai stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica (Tribunale di Catania, sent. n. 4478 del 02/1272020)”.
“Analogamente la giurisprudenza penale, investita della questione, ha reiteratamente evidenziato appunto la mancata attuazione della disciplina in tema di registro elettronico, ribadendo che “detto piano non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica” (Cass. pen. Sez. V, Sent. del 21/11/2019, n. 47241).
Firma docenti sul registro elettronico
Vale la pena tuttavia precisare che, nell’ambito dell’autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, riconosciuta alle Istituzioni Scolastiche (L. n. 59/1997 e D.P.R. n. 275/99), il Collegio Docenti può deliberare l’adozione del registro elettronico rendendolo, così, obbligatorio (Tribunale di Ascoli Piceno, sent. n. 216 del 23/10/2020).
Tuttavia, anche in questo caso, la compilazione del registro elettronico è sempre subordinata alla condizione che “l’istituto scolastico sia dotato di rete e collegamenti adeguati oltre che di hardware che pongano il docente in condizione di operare in tempo reale”, atteso che non può “ritenersi legittima la previsione di un possibile differimento dell’annotazione dei dati in forza di previe annotazioni su registro cartaceo” (Tribunale di Catania, cit).
Tanto premesso, va rilevato come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza (tra tutte, Corte di Cassazione penale sezione V, sentenza n. 34479 del 04 giugno 2021), attesa la qualità di pubblico ufficiale del docente, il registro di classe è un atto pubblico e, dunque, fa piena prova (fino a querela di falso) delle attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto, nonché di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti. Ne consegue che, premessa la qualità di pubblico ufficiale del docente (art. 357 c.p.), la firma sul registro elettronico (di classe) della presenza del docente a scuola fa piena prova (fino a querela di falso) di tale circostanza ed esclude l’obbligatorietà della firma sul registro delle presenze cartaceo, escludendo, conseguentemente, ogni responsabilità del docente che ne ometta la firma”.