Supplenze
Supplenze

Docenti supplenti fino al termine delle lezioni, in merito agli insegnanti che svolgono servizio sino al termine delle lezioni, questi hanno il diritto, ma non l’obbligo, di partecipare agli scrutini e agli eventuali esami di Stato del primo ciclo di istruzione. Le casistiche in questione sono due: o la stipula di un nuovo contratto per i giorni in cui il supplente partecipa agli scrutini o, eventualmente, agli esami di Stato, oppure la proroga contrattuale senza soluzione di continuità sino agli scrutini (o esami).

Docenti in servizio sino al termine delle lezioni: la normativa

In merito al docente che svolge servizio sino al termine delle lezioni, la Nota N. 9038 del 17 giugno 2009 prevede quanto segue: ‘Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale’. A proposito dell’articolo 37 citato nella Nota, la Nota N. 8556 del 10 giugno 2009 dispone che: 

‘L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione – estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali – comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo’.

In buona sostanza, questa disposizione prevede che il docente supplente continui a svolgere il proprio servizio anche per gli scrutini. 
Escludendo l’ipotesi citata nell’art. 37 del CCNL, in tutti gli altri casi, sarà necessario predisporre un contratto specifico inerente i soli giorni in cui i docenti saranno impegnati negli scrutini ed eventualmente negli esami di Stato di primo grado. Tutto ciò produrrà un’interruzione del contratto fra il giorno di fine lezioni e il giorno degli scrutini, salvo che gli scrutini si tengano già il giorno successivo al termine delle lezioni.

Docenti con contratto a tempo determinato diverso da supplenza annuale designato componente di Commissione negli esami di Stato

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, la Nota N. 14187 dell’11 luglio 2007, dispone quanto segue: ‘Secondo tali istruzioni, pertanto, in caso di designazione e partecipazione quale componente di commissione di esami di stato di docenti a tempo determinato non supplenti annuali: 

-a) al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) – sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame. 

-b) al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami’.Â