ferie docenti
ferie docenti

Mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico: la prossima settimana, in tutte le scuole la tanto attesa campanella segnerà lo stop delle lezioni. Per il personale docente a tempo indeterminato o con contratto annuale al 31 agosto è tempo di pensare alla ferie estive: entro i prossimi giorni, infatti, gli insegnanti dovranno presentare apposita domanda. Ecco qui di seguito alcuni chiarimenti in merito alla modalità di richiesta e fruizione.

Ferie estive usufruibili dal personale docente

Alla fine di ogni anno scolastico, secondo quanto stabilito dall’ art.13 del CCNL del Comparto Scuola, i docenti di ruolo o con contratto fino al 31 agosto devono far richiesta di ferie estive, in riferimento ai mesi di luglio e agosto: si può usufruire delle ferie, infatti, durante il periodo della sospensione delle attività didattiche. Il suddetto articolo, inoltre, ribadisce il principio che queste rappresentano un diritto irrinunciabile dei lavoratori. 

Vi è una differenza nel numero di giorni spettanti: agli insegnanti di ruolo con un’anzianità di servizio pari o inferiore a tre anni spettano 30 giorni per ogni anno scolastico, invece i docenti che hanno superato il triennio hanno 32 giorni annuali. A questi, in entrambi i casi, si aggiungono 4 giornate di riposo in sostituzione delle festività soppresse, di cui si deve usufruire nell’anno scolastico a cui fanno riferimento. Per i docenti precari, invece, i giorni si calcolano in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.

Ogni docente presenterà apposita richiesta tenendo conto della modalità e della tempistica indicata dalla scuola di titolarità o in cui è in servizio fino al 31 agosto (un docente in assegnazione o utilizzazione, pertanto, dovrà presentare istanza nell’istituto in cui è titolare).

Alcune precisazioni sul calcolo dei giorni di ferie

Si ricorda che nella richiesta devono essere computate anche le giornate di sabato in quanto le ferie del personale docente si calcolano su 6 gg lavorativi, infatti si escludono solo le domeniche. Il lavoratore può decidere a propria discrezione se chiedere in un’unica soluzione i giorni o suddividerli in due o più tranche, in base alle proprie esigenze.

Sia per i docenti entrati di ruolo da meno di tre anni, sia per quelli che hanno già superato il triennio, i 30/32 giorni di ferie estive spettano quando si è svolto un orario di servizio completo, quindi pari a 18 o 24 ore settimanali. A chi è stato in part- time, invece, competono giorni di ferie in numero proporzionato all’orario effettivo di servizio. Caso a parte chi ha usufruito di periodi di assenza senza assegni o in riduzione (congedi parentali al 30%, aspettativa ecc..), per cui ogni segreteria conteggerà la quantità di ferie estive spettanti.