Stipendi supplenti
Stipendi supplenti

Stipendi docenti precari, la questione legata al riconoscimento della cosidetta ‘RPD‘, ovvero la Retribuzione Professionale Docenti continua ad essere al centro dell’attenzione, come del resto quella riguardante la Carta del docente, ovvero il bonus 500 euro per l’aggiornamento professionale degli insegnanti. Nel caso della RPD, si tratta di quella retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo con contratto annuale (al 30 giugno e 31 agosto) ma non ai supplenti ‘brevi’.

Stipendi docenti, Anief: ‘Sono voci stipendiali importanti che non si possono sottrarre ai precari’

Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, ha sottolineato, ancora una volta, come la RPD (al pari del CIA riguardante il personale ATA), rappresentano delle voci stipendiali importanti che non possono essere sottratte ai precari, tanto più in considerazione del fatto che gli stipendi percepiti non sono nemmeno in linea con l’inflazione. Occorre sottolineare che, talvolta, gli stipendi vengono percepiti con mesi di ritardo.

A questo proposito, viene citata la recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Roma con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al risarcimento di oltre 700 euro (più interessi) a favore di una docente che ha svolto alcuni mesi di supplenza senza vedersi riconosciuta la RPD. Il giudice del lavoro del tribunale capitolino ha deciso di ‘corrispondere alla ricorrente la somma di € 721,68 oltre accessori dalla maturazione al saldo, ed alle spese di lite liquidate in € 500,00 oltre spese generali, iva e cpa., da distrarsi’.

Anief, in una nota informativa, ha ricordato anche quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in merito al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti, ovvero che la RPD ‘ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo’. Inoltre, secondo quanto disposto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, chi stipula un contratto a tempo determinato come maestro e insegnante, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato.