Gite scolastiche
Gite scolastiche

Gite d’istruzione, la questione riguardante il rimborso delle spese sostenute dai docenti durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione diventa spesso oggetto di discussione. L’Avvocato Salvatore Braghini ha colto l’occasione per chiarire questo aspetto, rispondendo a una domanda formulata da una nostra lettrice.

Viaggi d’istruzione e gite scolastiche, rimborso spese docenti: l’Avvocato risponde

Il nostro gentilissimo lettrice ci chiede: ‘Per quanto concerne le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, i docenti non hanno diritto al rimborso dei biglietti utilizzati per usufruire dei mezzi di trasporto pubblici, ai sensi della legge 836/1973, art. 12.? In passato mi facevano compilare un modulo per richiedere il rimborso, allegando i biglietti utilizzati. Negli ultimi tempi, invece, le scuole non mettono più i moduli a disposizione. Ma per caso son cambiate le regole? O devo procurarmi il modulo da solo?’

‘Occorre premettere – ha esordito così l’Avvocato Salvatore Braghini del Foro di Avezzano – che i viaggi di istruzione sono deliberati osservando i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, in ragione della ricaduta finanziaria di tali attività, e per conseguire finalità didattico-formative, tanto che l’ultima parola spetta ai Consigli di classe sulla scorta delle decisioni del Collegio dei docenti. In tale quadro, la normativa fissa dei diritti per i rimborsi che vincolano i Regolamenti adottati dalle singole istituzioni didattiche in materia.

‘E veniamo alla risposta – è entrato nel merito l’Avvocato Braghini – Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 836/1973, menzionata dalla nostra lettrice, le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private ove sia previsto il pagamento obbligatorio, nonché i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, vanno debitamente rimborsate. L’unica condizione per il rimborso è l’esibizione delle relative ricevute in originale comprovanti l’avvenuto pagamento’.