Immissioni in ruolo
Immissioni in ruolo

Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2023/24, per quanto riguarda la precedenza nella scelta della sede, in base alle disposizioni indicate nella legge 104/92, questa si applica nella seconda fase della procedura assunzionale, ovvero quando gli aspiranti sono chiamati alla scelta della sede/scuola presso la quale essere assegnati. 

Immissioni in ruolo docenti 2023/24, come opera la priorità della scelta della sede

L’articolo 21 della legge 104/92 stabilisce che tale priorità viene attribuita agli aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950. Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 33 la priorità viene concessa ai docenti con disabilità grave, oltre che agli aspiranti che assistono persone che presentano disabilità gravi (figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili; coniuge; genitore – commi 5 e 7 della medesima legge 104/92).

Secondo quanto indicato dalle istruzioni operative delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, la precedenza nella scelta della sede viene riconosciuta alle condizioni previste dal CCNI vigente riguardante la mobilità del personale di ruolo. Secondo l’articolo 13 tali condizioni sono rappresentate dal personale disabile, di cui all’articolo 21 e all’articolo 33/6 della legge 104/92, che fruisce della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza. Il personale che assiste un soggetto che presenta una grave disabilità (figlio, fratello/sorella; tutela legale; coniuge, genitore) beneficia della precedenza all’interno e per la provincia comprendente il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.

Le precedenze, quindi, possono essere applicate solamente agli aspiranti assegnati nella provincia in cui è ubicato il comune di residenza del medesimo aspirante con disabilità ovvero il comune di residenza (o domicilio) del figlio o del fratello/sorella o del coniuge o del genitore con grave disabilità. Il docente con disabilità, assegnato nella provincia di residenza, avrà la possibilità di ottenere la priorità della sede nel comune in cui è residente o in un comune viciniore, in caso di assenza di posto nel comune di residenza o nel caso in cui vi sia un altro docente con precedenza ‘superiore’.

La stessa cosa si può dire per il docente che assiste uno dei suddetti soggetti con grave disabilità. Il docente con disabilità, assegnato in una provincia diversa da quella di residenza, non potrà, invece, usufruire della precedenza, in quanto dovrà scegliere le sedi nell’ambito della sola provincia assegnata. Lo stesso principio si applica anche al docente che assiste un soggetto che presenta una grave disabilità.