Sono in corso le trattative tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e sigle sindacali per il rinnovo del CCNI 2022-25: come sappiamo, il Ministero ha proposto di prorogare di un anno il contratto in vigore negli anni scorsi rinviando ai prossimi mesi la stesura del nuovo testo. Nei prossimi giorni, pertanto, dovrebbe pubblicare un’apposita ordinanza ministeriale con le disposizioni in merito all’assegnazione provvisoria e utilizzazione relative al prossimo anno scolastico 2023/24: quali le differenze tra i due movimenti?
Assegnazione provvisoria e utilizzazione, entrambi i movimenti solo annuali
Precisiamo subito che l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione riguardano esclusivamente il personale di ruolo e sono entrambi dei movimenti con validità solamente annuale che permettono al docente richiedente di svolgere un anno di servizio in un istituto diverso da quello di titolarità: entrambe le istanze vengono richieste al fine di migliorare la situazione lavorativa dell’insegnante. L’interessato, in presenza dei requisiti previsti, potrebbe presentare richiesta per entrambe le procedure, allargando quindi la possibilità di ottenere quanto espresso.
Differenza tra i due movimenti
Tra assegnazione provvisoria e utilizzazione intercorrono, però, alcune differenze importanti: in primo luogo, l’utilizzazione riguarda nella maggior parte dei casi il personale docente che si ritrova in esubero o risulta soprannumerario in una determinata scuola in cui fino a quel momento risultava titolare. Anche l’Ufficio Scolastico competente può disporre tale movimento: in questo caso, quindi, l’utilizzazione può anche non essere volontaria, ma d’ufficio. Se durante la fase di mobilità il docente soprannumerario o in esubero non è riuscito ad ottenere una nuova sede di titolarità, infatti, dovrà per forza di cose svolgere servizio in una scuola a partire dall’anno scolastico successivo: pertanto, se tra le preferenze espresse non vi sono disponibilità, l’Ufficio Scolastico di competenza disporrà il docente in un istituto in cui vi è un posto disponibile, anche se non indicato dall’insegnante stesso.
Al contrario, l’assegnazione provvisoria è esclusivamente un movimento che si effettua dietro richiesta e su cui si è accontentati solo se in presenza di cattedra o posto disponibile tra le preferenze espresse: pertanto non esiste un’assegnazione provvisoria d’ufficio.