studenti in classe
studenti in classe

L’insegnante di religione cattolica è responsabile nei confronti degli alunni esonerati, nel caso in cui manchi il collega di attività alternativa? Questa domanda ci viene posta da una lettrice all’interno della nostra rubrica L’avvocato risponde. Il quesito è il seguente: “Salve, sono un’insegnante di IRC nella scuola primaria e vorrei chiarimenti sui bambini che non si avvalgono delle ore di religione cattolica. Sono sotto la mia responsabilità quando siamo in classe, nel caso manchi la collega di attività alternativa? C’è una normativa al riguardo?” Al quesito rispondono gli avvocati Domenico Lioi e Maria Giada Fuoco.

Insegnamento della religione cattolica: la scelta è un diritto

In risposta alla domanda della lettrice, gli avvocati scrivono: L’art. 310 del Testo Unico tutela il diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Insegnante IRC e responsabilità

La Scuola, quindi, ha l’obbligo di assicurare all’alunno l’insegnamento della religione cattolica; a coloro i quali non se ne avvalgono, invece, concede la possibilità di seguire attività alternative. L’attività alternativa sarà parallela all’IRC, cioè mentre la classe svolgerà l’ora di religione, l’alunno che ha chiesto l’attività alternativa, la svolgerà contemporaneamente mentre nella sua classe si svolge religione. Questo significa che l’alunno che sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica dovrà essere impiegato in altre attività: il permanere in classe degli studenti non avvalentesi nega loro il diritto di svolgere l’attività scelta, attribuisce una responsabilità all’insegnante di religione cattolica e nega agli studenti avvalentesi la possibilità di svolgere regolarmente lezione con il loro docente.

Suggeriamo, pertanto, al lettore, anche in virtu’ dell’assenza di specifiche disposizioni riguardo al caso sottoposto, di far notare al Dirigente Scolastico la necessità di “supplire” all’assenza della docente preposta alle attività alternative atteso che diversamente si “ammetterebbe” in classe un alunno che non ha titolo per esserci, salvo una piena assunzione di responsabilità da parte dello stesso Dirigente con esonero di responsabilità per la docente di religione.

Avv. Domenico Lioi e Avv. Maria Giada Fuoco