Ferie personale docente e ATA, le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile, tutelato dalla Costituzione, la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli articoli 13 e 19 del CCNL del 29 novembre 2007. Le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore. UIL Scuola Rua, a questo proposito, ha redatto un’apposita scheda contenente tutte le informazioni aggiornate in merito.
Ferie personale docente e ATA, la scheda tecnica di UIL Scuola Rua con tutte le informazioni aggiornate
Il personale scolastico, si legge nella scheda elaborata da UIL Scuola, ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, per ogni anno scolastico. Tale periodo è composto da 30 giorni per ciascun anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore ai 3 anni; 32 giorni, invece, qualora l’anzianità di servizio risulti superiore ai 3 anni. Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato (esempio: per il personale di ruolo va conteggiato nei 3 anni anche l’eventuale servizio prestato come supplente).
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d’anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto di ogni anno (contrariamente alle ferie non sono differibili all’anno scolastico successivo).
È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Per il personale docente e ATA che svolge servizio su 5 giorni (vale a dire su settimana corta o giorno libero per i docenti) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie: le ferie devono essere sempre rapportate, come base di calcolo, a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali. La scheda tecnica elaborata da UIL Scuola Rua, poi, scende nei dettagli per quanto riguarda la normativa specifica riguardante il personale docente e quello ATA. A questo indirizzo è possibile consultare il testo integrale della scheda.