Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni personale scolastico
Utilizzazioni e assegnazioni

Siamo in attesa che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dia indicazioni in merito alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni per il prossimo anno scolastico 2023/24: molti docenti, rimasti insoddisfatti dalla mobilità o in esubero rispetto all’organico dell’autonomia della scuola di titolarità, infatti, presenteranno domanda per partecipare ai movimenti annuali. Quali sono le conseguenze sul punteggio di titolarità che annualmente si matura? Facciamo il punto qui di seguito.

Punteggio di continuità

Come sappiamo, nel corso delle trattative tra Ministero e sigle sindacali per il rinnovo del CCNI 2002/25, Viale Trastevere ha proposto di prolungare di un altro anno le attuali disposizioni in merito ad assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Pertanto, la procedura a riguardo non dovrebbe subire cambiamenti e dovrebbe avvenire in base alla normativa vigente negli anni scorsi.

Cosa succede al punteggio di continuità nel caso in cui un docente decidesse di partecipare a questi movimenti annuali? In primo luogo ricordiamo che la voce C della tabella di valutazione dei titoli per la mobilità docenti prevede 6 punti “per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica”.

Inoltre, per ogni ulteriore anno di servizio prevede 2 punti entro il quinquennio, 3 punti oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

Cosa avviene con assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Il punteggio di continuità si assegna solo se il docente svolge il servizio nel posto di titolarità o nella classe di concorso di appartenenza: in caso contrario si perde o si interrompe. Occorre fare una distinzione tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: nel primo caso, infatti, si interrompe la continuità, determinando la perdita di tutto il relativo punteggio maturato precedentemente nella scuola di titolarità. L’utilizzazione, invece, non interrompe nessun punteggio, che continua pertanto a maturare come se si perpetuasse il servizio svolto sullo stesso posto della scuola in cui si è titolari.

Più dettagliatamente, il punteggio spetta ai docenti utilizzati:

  • a domanda o d’ufficio, in quanto sovrannumerari, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità
  • in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali in base all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426;
  • in servizio in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.