Insegnanti di fronte ad una lavagna a scuola
Insegnanti di fronte ad una lavagna a scuola

Sono diversi i docenti di ruolo che ogni anno scelgono di accettare una supplenza da GPS (graduatorie provinciali per le Supplenze) in base all’articolo 36, per i più svariati motivi. Un lettore scrive alla nostra rubrica l’Avvocato risponde e chiede: “Buongiorno Avvocato, avrei questo quesito da porle. Come docente di ruolo ho preso una supplenza da GPS in base all’art. 36 CCNL. Posso, finiti gli scrutini, licenziarmi dal contratto a tempo determinato e ritornare di ruolo nella sede di titolarità? Ringrazio se può chiarirmi questo dubbio. Un cordiale saluto“. Risponde alla domanda l’avvocato Maria Rosaria Altieri.

Supplenze da GPS art 36: cosa dice la normativa

L’avvocato Altieri scrive: L’art. 36 del CCNL 29 novembre 2007 consente al docente di ruolo, iscritto nelle GPS o nelle Graduatorie di Istituto, di accettare incarichi di supplenza (annuali o fino al 30 giugno) su posti di diverso ordine o grado d’istruzione, su posti di sostegno (anche con chiamata da graduatoria incrociata) o per altra classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità (con l’esclusione, dunque, di supplenze sulla stessa classe di concorso o posto), mantenendo per un periodo massimo di tre anni la titolarità sulla sede di ruolo. Decorso il triennio (anche se trattasi di anni non consecutivi), il docente perde la titolarità nell’Istituto ove era titolare quale docente di ruolo (ma mantenendo la titolarità nella provincia) e deve presentare la domanda di mobilità al fine di ottenere la nuova titolarità. In difetto di domanda di mobilità, verrà trasferito d’ufficio con punteggio 0. L’USR Piemonte, con nota n. 12385 del 24/08/2022, ha chiarito che anche il docente neoimmesso in ruolo, soggetto al vincolo triennale, può accettare altro incarico ai sensi dell’art. 36 CCNL.

Trattamento economico

Secondo quanto stabilità dal medesimo art. 36 CCNL, le annualità di servizio svolte in ragione dell’accettazione degli incarichi ex art 36 CCNL, interrompono il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comportano l’applicazione della disciplina prevista per rapporto di lavoro a tempo determinato, sicché il docente verrà retribuito con gli importi stipendiali della fascia 0-8 (come per il personale precario), il trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze sarà quello del personale supplente (quindi, nel caso di assenza per malattia, il primo mese sarà retribuito al 100%, altri due mesi saranno retribuiti al 50% e altri 6 mesi senza assegni), l’anzianità di servizio (ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità) verrà computata secondo la disciplina prevista per il personale precario.

Supplenza ai sensi dell’art 36 e rientro nella sede di titolarità

Trattandosi di supplenze annuali o al 30 giugno, al termine del contratto il docente tornerà in servizio nel posto ove ha la titolarità di ruolo, il giorno successivo alla scadenza del contratto. Dunque, nel caso di supplenza al 30 giugno, il docente rientrerà in servizio il 1° luglio, nel caso di supplenza al 31 agosto, il docente rientrerà in servizio il 1° settembre, senza che sia necessario da parte del docente licenziarsi dalla supplenza, atteso che il contratto a tempo determinato è arrivato alla sua naturale conclusione. Quindi, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, terminata la supplenza ex art. 36 CCNL, la docente riprenderà servizio nella scuola in cui ha la titolarità come insegnante di ruolo, senza doversi licenziare dalla supplenza ottenuta da GPS o da GI.

Integrazione della risposta

Il lettore aggiunge la domanda: Posso licenziarmi prima, dopo gli scrutini, per riprendere lo stipendio pieno da docente di ruolo fascia 21-27, e non da supplente? L’avvocato Altieri spiega: In linea di principio le dimissioni dal lavoro (anche a tempo determinato) sono sempre possibili, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui l’atto venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendente (Cass., n. 9575 del 2011).

Tuttavia, nel caso del docente a tempo determinato (tale è da considerarsi anche il docente di ruolo che accetti supplenza ex art. 36 CCNL) che cessi il rapporto di lavoro prima della scadenza naturale del contratto, trovano applicazione le sanzioni previste dall’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che all’art. 14, comma 1, lett. b), prevede che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Circa poi la concreta possibilità che il docente di ruolo con incarico ex art. 36 CCNL, pur accettando le conseguenze previste (come appena specificate) in caso di abbandono della supplenza, possa dimettersi dall’incarico prima della cessazione naturale dello stesso, tale possibilità è senz’altro da escludere quando il posto lasciato libero dal docente di ruolo sia stato occupato da altro docente che abbia ancora in corso la supplenza (nel caso specifico, fino al 31 agosto), atteso che né nel CCNL, né nel contratto individuale di lavoro è prevista come clausola risolutiva espressa il rientro del titolare. Dunque, il docente di ruolo non può rientrare nella sede di titolarità interrompendo il contratto del supplente che, nel frattempo, ha occupato il suo posto. Negli altri casi (ossia quando il posto del docente di ruolo sia stato occupato da un docente con contratto al 30 giugno), nel silenzio della norma, la possibilità del rientro anticipato sembrerebbe non potersi escludere, con la precisazione che tale conclusione non è senz’altro pacifica.