Chi riceve la nomina di commissario esterno, può rinunciare in caso di impedimenti? Una lettrice ci scrive: “Buon pomeriggio, ho ricevuto la nomina come commissario esterno in un posto che dista 54 km dalla sede di servizio e ben 172 km dalla mia residenza. Mia figlia è affetta da ritardo del linguaggio e psicomotorio e frequenta tutte le settimane sedute di logopedia e psicomotricità. Ho il certificato di frequenza rilasciato dal centro convenzionato e i referti dell’ultima visita fatta dalla neuropsichiatra. Può questo essere un motivo di legittimo impedimento? Con questa distanza non potrei assistere mia figlia nelle sue cure continuative e lei non ha la 104”. Alla domanda risponde l’Avvocato Salvatore Braghini.
Rinuncia alla nomina di commissario esterno
L’avvocato risponde: L’Ordinanza Ministeriale n. 45/2023 relativa alla svolgimento dei prossimi esami di Maturità prevede – come in precedenza – che non si possa rinunciare alla nomina per chi è obbligato a presentare la domanda come Commissario e per chi ha presentato domanda volontaria. Ciò in quanto la partecipazione ai lavori delle Commissioni dell’esame di Stato da parte del Presidente e dei Commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Le esigenze della nostra lettrice potrebbero però rientrare nel caso di una “impossibilità motivata”. A tal fine potrà formulare comunicazione di rinuncia all’Istituto in cui è stata nominata e all’USR-ATP competente, descrivendo i motivi del suo impedimento e allegando la documentazione in suo possesso.