Un lettore ci scrive: “Sono un docente di scuola superiore di lingua straniera (ruolo ordinario dal 1992) , classe di concorso già in esubero nella mia provincia. Sono risultato perdente posto nella mia scuola e soprannumerario nella mia provincia (c’era già un soprannumerario e io sono il secondo). Pur essendoci altri spezzoni nella provincia (nella fattispecie nelle varie scuole spezzoni di 11, 6,7 e 3 ore) non è stata salvata la mia titolarità con costituzione di cattedra oraria con completamento esterno.”
Il quesito posto dal lettore risultato soprannumerario
Il lettore continua: “Non è stato tenuto in considerazione l’art. 6 del DM n. 35/2010, dove è previsto che: la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Non è stato tenuto conto della nota n° 0026952.12-04-2023 che precisa di non determinare situazioni di esubero di personale.
Vista la normativa sopracitata, è stata un’operazione corretta nei miei confronti? Nella mia scuola restano solo 8 ore a parte un’altra cattedra occupata da un collega. Se dovrò fare domanda di utilizzo a giugno posso NON indicare la scuola di ex titolarità visto che quelle 8 ore spariranno in futuro e invece chiedere utilizzo su altra scuola del comune o anche scuola media inferiore di comune diverso dove si è liberata una cattedra? (io posseggo anche l’abilitazione per le scuole medie di primo grado per la materia). Oppure indicare la scuola di ex titolarità è obbligatorio e addirittura la devo mettere al primo posto nella lista delle richieste? Grazie e saluti”.
L’avvocato risponde
Alla domanda del lettore risponde l’Avvocato Salvatore Braghini: Invero, la circolare ministeriale n. 26952 del 12.04.23 dispone che “l’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica”, ciò anche al fine di evitare l’esubero provinciale della classe di concorso. Si presume che l’USR competente nel definire l’organico non abbia potuto valorizzare le ore residue neanche individuando una cattedra orario esterna con ore distribuite su non più di due Comuni diversi.
Divenuto soprannumerario – deduco da quanto espone – se ha presentato domanda di trasferimento condizionata può presentare domanda di utilizzazione, idem se è stato trasferito d’ufficio. Come noto, infatti, l’utilizzazione, così come l’assegnazione provvisoria, istituti della c.d. “mobilità annuale”, ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
Però, come prima preferenza, dovrà indicare l’istituzione scolastica di precedente titolarità. Soltanto dopo aver indicato tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le altre scuole o Comuni. L’omessa indicazione della preferenza sintetica del Comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole ubicate in altri Comuni o altri Comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al Comune di ex titolarità.
Avv. Salvatore Braghini