Il Tribunale di Bari ha accolto un ricorso che rivendicava il diritto all’immissione in ruolo dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze con assegnazione di una specifica cattedra. Il docente, in particolare, era stato ignorato nelle operazioni di reclutamento in quanto l’Ufficio Scolastico pugliese aveva deciso, dopo un primo scorrimento della graduatoria, di sospendere le convocazioni, completando la copertura dei posti rimanenti mediante conferimento delle supplenze.
Illegittimo non procedere allo scorrimento delle graduatorie: la sentenza del Tribunale di Bari
A dare notizia della nuova sentenza emessa dal Tribunale di Bari è lo Studio Legale dell’Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone che ha riportato alcuni passaggi della pronuncia: il Tribunale ha osservato che è contrario ai principi di buon andamento l’interruzione ingiustificata dello scorrimento in quanto da tale decisione ne deriva la mancata immissione in ruolo su posto vacante e la conseguente assegnazione con supplenza, con ovvie ricadute in termini di continuità didattica. Del resto la scelta non può nemmeno dirsi discrezionale, ammesso che nella procedura in esame potesse avere ingresso tale concetto, perché l’assenza di alcun fondamento normativo e di alcuna motivazione da parte dell’amministrazione in merito alla volontà di interrompere lo scorrimento, induce a far pensare a una decisione arbitraria e, come tale, illegittima.Â
Lo Studio Legale Giannuzzi Cardone, poi, ha messo in evidenza un secondo aspetto interessante, quello riguardante gli effetti della definitiva esclusione dei vincitori di concorso immessi in ruolo “con riserva”, grazie a provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo poi revocati. Sul punto il Tribunale pugliese ha affermato che in caso di sentenza che accerta ‘la mancanza dei presupposti’ per la partecipazione di uno o più candidati al concorso poi esclusi per tale ragione, l’intervento di rettifica della pa è dotato di ‘efficacia ex tunc della decisione’, con conseguente diritto del vincitore scalzato dai partecipanti al concorso privi di titolo al ripristino della posizione originaria.Â