Qual è la formula per il calcolo delle ferie dei precari? Quelle non godute, possono essere monetizzate? La scuola può decidere di attribuirle d’ufficio? In questa breve guida rispondiamo a queste domande, che vengono spesso poste dai nostri lettori. Iniziamo col dire che l’unico riferimento normativo per il calcolo dei giorni di ferie che spettano al personale a tempo determinato è l’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007, dove leggiamo: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. Da questa precisazione, ne traiamo la formula.
La formula per il calcolo delle ferie dei precari
Come per tutti i lavoratori, anche per il personale della scuola le ferie sono un diritto irrinunciabile: sia docenti che personale ATA hanno annualmente un numero di giorni definito di ferie retribuite di cui poter usufruire. Le ferie spettanti vengono calcolate in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (esclusi i giorni non retribuiti), e non in base all’orario di servizio settimanale (che potrebbe essere anche uno spezzone). Per effettuare il calcolo proporzionale al servizio prestato previsto dalla normativa, i precari potranno usare questa semplice formula (che abbiamo più volte illustrato):
- 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
Esempio: un docente con più di tre anni di servizio (con meno sostituirà il 32 con il 30) che effettua 90 giorni di supplenza, farà questo calcolo:
- 360:32=90:X
- X=8 gg
Fruizione delle ferie
L’articolo 1 comma 54 della legge n. 228/2012 stabilisce per i docenti precari al 30 giugno oppure al 31 agosto, che le ferie devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative’. Per gli assunti a tempo determinato fino al 31/8 non vi è la possibilità di non fruire delle ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi come la malattia o la maternità. Per tale motivo, per loro il problema della monetizzazione non c’è.
I docenti assunti a tempo determinato con supplenza breve o fino al 30/6, invece, possono monetizzarle se non ne fruiscono nei periodi indicati. La monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti detratti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Per cui, se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie non le richiede, tali giorni saranno sottratti al monte ferie che gli spetta alla fine del contratto. Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.
I giorni che non possono essere sottratti al monte ferie
Non possono essere sottratti al totale delle ferie spettanti i giorni di chiusura della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) inclusi i giorni festivi. Bisogna quindi tener conto della differenza tra giorni di “sospensione delle lezioni”, che sono i giorni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie, e quelli di totale chiusura della scuola. In un giorno festivo, come il 1° gennaio o la domenica, oppure quando la scuola chiude per altri motivi (allerta meteo, disinfestazione), non è possibile fruire delle ferie. Per cui questi giorni non possono essere sottratti.
Non possono essere sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente è impegnato in attività già programmate (collegi docenti, consigli di classe, ecc) o negli scrutini e negli esami. Nel caso in cui durante la sospensione delle lezioni, cioè quando si poteva usufruire delle ferie, il docente è collocato in un particolare status che gli impedisce di fruire delle stesse (congedo di maternità o malattia o grave patologia), i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
Ferie d’ufficio: è corretto?
Non è legittimo collocare il personale in ferie d’ufficio. Il calcolo della eventuale monetizzazione delle ferie dei supplenti brevi o al 30 giugno deve avvenire solo alla fine del contratto. Il calcolo della sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni viene fatto indipendentemente se il docente ne ha effettivamente fruito. Una circolare che prevede il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni è illegittima.