Consiglio dei Ministri
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Il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza del decreto legge PA 2 che apporterà diverse novità anche per quanto riguarda la scuola, a cominciare dalle nuove procedure riguardanti i concorsi e le graduatorie di merito dei concorsi ordinari e STEM. Il nuovo provvedimento, inoltre, apporta importanti modifiche in relazione ai nuovi percorsi abilitanti, legati alle riforme del PNRR, che dovrebbero partire il prossimo autunno.

Le novità sulla scuola previste dal decreto PA

Graduatorie di merito ad esaurimento

Per quanto riguarda le graduatorie di merito dei concorsi ordinari e STEM, queste sono prorogate sino al loro esaurimento, oltre naturalmente ad essere integrate con i candidati che sono risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo richiesto. Tuttavia, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, le graduatorie saranno utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali (pertanto in coda) rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il target è rappresentato dalle 70 mila assunzioni previste con il nuovo sistema di reclutamento e la formazione da 30 o 60 CFU. La proroga delle graduatorie fino all’esaurimento non verrà applicata ai ‘concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione’. Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli idonei inseriti nelle GM dell’ultimo concorso ordinario. Inoltre, viene abrogata la norma che prevedeva che i vincitori del concorso ordinario, non in possesso dell’abilitazione, dovessero andare in coda nella graduatoria.

Percorsi abilitanti

Il decreto PA 2 apporta importanti modifiche anche per quanto concerne i nuovi percorsi di abilitazione che dovrebbero partire in autunno (anch’essi previsti dalle riforme legate al PNRR). La bozza del decreto elimina la parte in cui si richiede che il fabbisogno venga determinato evitando che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
Chi possiede già l’abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e chi è già in possesso della specializzazione sul sostegno potrà conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Non è più presente il riferimento al conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. I percorsi abilitanti potranno essere svolti anche in modalità telematica, comunque sincrona. La prova finale del percorso universitario e accademico non potrà essere sostenuta per più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale porterà, come conseguenza, la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

Concorsi

La bozza del decreto PA prevede, inoltre, che, per tutto il periodo di attuazione del PNRR, il concorso sarà strutturato, mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, in una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
Al termine del periodo di attuazione del PNRR, sarà possibile optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. In questo caso, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, l’accesso alla prova scritta potrà essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.
La prova orale sarà finalizzata all’accertamento delle conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.