Obblighi del personale docente dopo il termine delle lezioni, UIL Scuola Rua (sezione di Milano) ha provveduto ad emettere un comunicato all’interno del quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito a quelli che sono gli obblighi del personale docente dopo il termine delle lezioni.
Chiarimenti UIL Scuola sugli obblighi del personale docente dopo il termine delle lezioni
In primo luogo, il sindacato rammenta l’aspetto più importante ovvero che, dopo il termine delle lezioni, gli unici obblighi del personale docente sono rappresentati dagli adempimenti previsti dal piano annuale delle attività approvato in Collegio Docenti. Tali adempimenti, tuttavia, devono trovare corrispondenza con gli obblighi di servizio stabiliti dal CCNL Scuola vigente.
UIL Scuola, pertanto, ribadisce un aspetto fondamentale, ovvero che nessun altro adempimento, qualsiasi fosse la ragione, è dovuto dal personale scolastico. Pertanto, nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno alcun obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive come, ad esempio, eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue; scrutini, esami e adempimenti connessi; riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo d’istituto; eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria; attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste dal PTOF o deliberate dal Collegio Docenti, che danno diritto al compenso orario forfettario.
UIL Scuola Rua, al termine della nota informativa, ribadisce come l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola, con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze), risulta illegittima, indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale, o per qualsiasi altra attività per cui lo stesso docente non abbia dato la propria adesione volontaria.