Sentenza Tribunale

Arriva la sentenza a favore per una docente denunciata per maltrattamenti dai genitori di alcuni dei suoi alunni. L’Ambito territoriale di Bologna, l’aveva sospesa, così come l’Ufficio Provvedimenti disciplinari. Ma il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna ha annullato il provvedimento di sospensione cautelare ed ha ordinato all’Amministrazione di reintegrarla a lavoro. La docente di ruolo presso l’Istituto scolastico della Provincia di Bologna si è fatta rappresentare dall’Avv. Giovanna Dell’Anna del foro di Bologna.

Docente denunciata per maltrattamenti: i fatti

Alcuni genitori sostenevano che l’insegnante umiliava e insultava i propri alunni, mettendo in atto violenza psicologica. Usava frasi come: ‘tu non vali niente’, ‘ha problemi al cervello, quindi, non può capire’ o ancora ‘non ti funziona bene il cervello”. Era stata accusata di prendere in giro gli alunni per il loro aspetto fisico o il loro modo di parlare e di altre condotte non consone. Nel corso di un incontro “scuola – famiglia”, il riportava che le rappresentanze dei genitori avevano riferito avvenimenti e fatti difformi e notevolmente attenuati rispetto a quanto rappresentato nell’esposto dei genitori.

Con missiva inoltrata al Dirigente Scolastico, la madre di un’alunna disabile aveva denunciato che il giorno precedente la maestra aveva messo una nota sul diario alla figlia per cattivo comportamento e mancata compostezza a tavola e durante la fila per il rientro in classe, e che il padre di una sua compagna di classe le aveva riferito che l’insegnante aveva trascinato la bambina per il braccio sul pavimento al rientro dalla zona mensa alla presenza di altri bambini. Successivamente, il Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto aveva inviato segnalazione ex art. 55 bis D.Lgs 165/2001 all’Ufficio Scolastico Regionale di Bologna all’esito del quale era stato aperto un procedimento disciplinare a carico di essa ricorrente, oltre ad un procedimento giudiziario.

La sentenza

Il Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, Dott.ssa Chiara Zompì, con Sentenza n. 385/2023 del 30.05.2023, ha accolto la tesi difensiva dell’Avv. Giovanna Dell’Anna. L’U.P.D., in data 28.06.2022, avuto notizia della contestuale pendenza di indagini penali a carico della docente, aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale. Successivamente, il 06.09.2022, l’Ufficio Procedimenti disciplinari aveva disposto la sospensione cautelare della docente riconoscendo un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione.

L’avvocato chiarisce: “Ciò premesso in fatto occorre anzitutto rilevare, in diritto, che, come è stato già affermato dal Giudice di legittimità nell’ambito dell’impiego privato (si vedano, ex multis Cass. n. 25136/2010; Cass. n. 15353/2012; Cass. n. 8411/2018), la sospensione cautelare è una misura di carattere provvisorio e strumentale, disposta obbligatoriamente ovvero per autonoma decisione del datore di lavoro, volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul posto di lavoro nei casi previsti, che esaurisce i suoi effetti con la revoca o con l’adozione dei provvedimenti disciplinari graduati secondo la gravità dell’infrazione accertata e contestata”. La legittimità del provvedimento di sospensione cautelare è stata contestata dalla difesa sotto diversi profili, in quanto “infondato, sproporzionato, illogico”, nonché irragionevole per essere lo stesso stato adottato “sulla base della segnalazione dell’ … priva di riscontri, di prove o quantomeno di allegazioni”.

La Corte di Cassazione

La suprema Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciare sulla natura della sospensione cautelare (fra le più recenti Cass. nn. 5147/2013, 15941/2013, 26287/2013, 13160/2015, 9304/2017, 18849/2017, 10137/2018, 20708/2018, n. 7657/2019) ha evidenziato, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che la sospensione dal servizio ha natura cautelare e non disciplinare, non richiede il previo contraddittorio con l’interessato e trova la sua ratio nella necessità di tutelare la “credibilità dell’amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione stessa opera” (si veda C. cost. n. 206/1999; Corte cost. n. 11988/2016).

Si richiama anche l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, dal quale non v’è ragione di discostarsi, in materia di lettura dell’art. 62 comma secondo ccnl comparto Scuola: <<In tema di pubblico impiego privatizzato e con riferimento alla sospensione cautelare di personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione, le regole da applicare in forza della disciplina transitoria di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (alla data del 4 settembre 2000), sono quelle dettate dal CCNL 4 agosto 1995, comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 che, all’art. 62, ha integralmente regolato l’istituto della sospensione cautelare in caso di procedimento penale, così rendendo inapplicabile la previgente disciplina legislativa. Ne consegue che, ai sensi del secondo comma dell’art. 62 cit. e fuori dall’ipotesi della sospensione obbligatoria disciplinata dal primo comma del medesimo articolo, il dipendente può essere sospeso dal servizio solo quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 60, commi 7 e 8>>. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 23627 del 22/11/2010).

La decisione

La ricorrente non era stata rinviata a giudizio al momento della adozione nei suoi confronti della misura della sospensione cautelare (ed invero, neppure risulta rinviata a giudizio all’attualità). Ciò è stato sufficiente per ritenere non conforme a legge il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato dall’amministrazione scolastica. Il Tribunale di Bologna ha annullato il provvedimento di sospensione cautelare della docente e ordinato all’Amministrazione resistente la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte”.