Concorsi scuola
Concorsi scuola

Il decreto PA 2 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il nuovo provvedimento contiene delle importanti modifiche per quanto riguarda la struttura dei concorsi. Tali modifiche, come si legge nel testo del decreto PA 2, saranno in vigore per tutto il periodo di attuazione del PNRR.

Concorsi ordinari docenti, le novità introdotte con il decreto PA 2

L’articolo 20 del decreto PA 2 dispone quanto segue: ‘All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10: 1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: ‘per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.

Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.’

Prova orale

Sempre all’articolo 20, si legge quanto segue: ‘2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico’.

Rinunce

Per quanto riguarda le rinunce, l’articolo 20 dispone che alla lettera d) , dopo le parole: «nel limite dei posti messi a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali».

Graduatorie dei vincitori

Inoltre, viene abrogata la norma che prevedeva che i docenti vincitori del concorso ordinario, privi di abilitazione, andassero in coda nella graduatoria e che gli abilitati avessero una precedenza nell’assunzione. Pertanto, verrà redatta un’unica graduatoria che comprenderà tutti i vincitori del concorso.