Abilitazione su altra classe di concorso, il decreto legge PA 2, pubblicato nelle scorse ore in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda il percorso da intraprendere per il conseguimento di un’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione.
Conseguimento di un’altra abilitazione, il nuovo percorso formativo per i docenti
Secondo quanto disposto dalla Legge N. 79/2022, il docente che già possiede un’abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e il docente che possiede la specializzazione su sostegno, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione tramite l’acquisizione di 30 Crediti Formativi Universitari (CFU), di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Gli altri 10 CFU/CFA, invece, si riferiscono al tirocinio diretto. Nella medesima legge veniva specificato che, ‘per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore’.
Cosa dispone il nuovo decreto legge PA 2
Il testo del nuovo decreto legge PA 2 è intervenuto su questa disposizione, consentendo la possibilità di erogare i corsi in modalità telematica sincrona ed eliminando il requisito del tirocinio pari a 10 CFU (con l’impegno in presenza nelle classi non inferiore a 12 ore. Infatti, nel nuovo decreto si legge: ‘all’articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalita’ telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1′.