Idonei concorsi ordinari 2020, la pubblicazione del decreto legge PA 2 ha ufficialmente sancito la trasformazione delle graduatorie di merito degli ultimi concorsi ordinari in graduatorie ad esaurimento. C’è un importante aspetto, però, da tenere conto ed è quello che riguarda i docenti che, nello scorso anno scolastico, hanno deciso di rinunciare al ruolo.
Idonei concorsi ordinari, i docenti che hanno rinunciato al ruolo non potranno partecipare alle assunzioni 2023/24
Ciò che occorre tenere in considerazione, infatti, è quanto contenuto nelle istruzioni operative riguardanti le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23. Infatti, qui si legge che la rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dell’aspirante dalla specifica graduatoria per il posto/classe di concorso relativo alla rinuncia.
Pertanto, qualora un docente, lo scorso anno scolastico, abbia rinunciato al ruolo, non potrà partecipare alle assunzioni riguardanti l’anno scolastico 2023/24: questa disposizione troverà applicazione anche nei confronti degli idonei del concorso ordinario 2020, nonostante la novità del recente provvedimento. La cancellazione dalla graduatoria, in ogni caso, riguarda solamente la classe di concorso relativa alla rinuncia: pertanto, se il docente dovesse risultare inserito nella graduatoria di un’altra classe di concorso, potrà , comunque, aspirare al ruolo per questa c.d.c.
La rinuncia al ruolo
La rinuncia può avvenire con la presentazione della prima domanda oppure con la presentazione della seconda domanda oppure successivamente alla procedura informatizzata: in questo caso l’aspirante comunica la sua rinuncia al ruolo all’Ufficio competente. Anche i docenti che non esprimono alcune province/insegnamenti e che, giunti al turno di nomina, non sono destinatari di assegnazione, vengono considerati rinunciatari.
Questa casistica riguarda la prima fase mentre nella seconda, quando il docente è chiamato a scegliere le sedi/scuole, questa verrà assegnata d’ufficio nel caso in cui il docente non dovesse presentare la domanda. Lo stesso concetto vale nel caso in cui il docente non indichi tutte le sedi/scuole e non vi siano posti disponibili in quelli indicati nella domanda. In ogni caso, indipendentemente dalle modalità di rinuncia, è sempre prevista la cancellazione dalla specifica Graduatoria di Merito.