Cancellazione dalle graduatorie GPS, GAE e GM concorsi, il decreto legge N. 44, ovvero il decreto PA, ha disposto l’abrogazione del comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico (D.Lgs. 297/1994). Secondo quella disposizione, gli interessati dovevano essere cancellati dalle GM dei concorsi straordinari, dalle GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo, dalle GPS, dalle GaE e dalle Graduatorie di istituto. Tuttavia, per effetto di tale abrogazione, la normativa è divenuta ancora più stringente: vediamo perché.
Ruolo e cancellazione delle graduatorie: viene applicata la disposizione contenuta nella Legge 79/2022
La normativa di riferimento, ora, è quella indicata dal comma 5 del D.Lgs. 59/2017 dove si legge: ‘In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova’.
Quindi, la cancellazione del docente dalle graduatorie, all’atto della conferma in ruolo, non presenta più alcuna distinzione: pertanto, senza alcuna eccezione, opera in tutte le graduatorie di merito concorsuali, in tutte le graduatorie ad esaurimento e in tutte le graduatorie di istituto.
Un elemento degno di nota è che nella suddetta disposizione non viene fatta menzione delle GPS, mentre vengono citate le graduatorie di istituto. Tale omissione, però, potrebbe essere dovuta al fatto che il docente può sfruttare quanto disposto dall’articolo 36 del CCNL in base al quale è consentito accettare incarichi di supplenza al 31 agosto e al 30 giugno per un’altra classe di concorso o per un altro grado di istruzione.