Idonei concorso ordinario 2020, il decreto legge N. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e meglio conosciuto come decreto PA 2, ha portato, come è noto, una novità molto importante per gli idonei inseriti nelle graduatorie di merito dell’ultimo concorso ordinario: tale novità è rappresentata dal fatto che le suddette GM sono state prorogate sino al loro esaurimento. Al fine di evitare equivoci, comunque, occorre fare un’importante precisazione e spiegare la differenza con le GAE.
GM concorso ordinario 2020 prorogate sino al loro esaurimento: non si tratta di nuove GAE
In seguito alla disposizione legislativa inserita nel decreto legge PA 2, in Rete si è parlato di trasformazione delle GM del concorso ordinario in GAE ma tutto ciò non è corretto. Infatti, al comma 2 dell’articolo 20 si legge quanto segue: ‘All’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
La differenza tra le GM concorso ordinario e le GAE
È evidente, quindi, che tali graduatorie continuano a mantenere la loro natura, ovvero quella di graduatorie di merito concorsuali con la differenza che non avranno scadenza e potranno essere utilizzate esclusivamente per la stipula di contratti a tempo indeterminato sino al loro completo assorbimento. Pertanto, le GM del concorso 2020 non sono delle nuove GAE, ovvero le graduatorie ad esaurimento che fanno riferimento alla legge N. 296/2006 e che vengono utilizzate non solamente per le immissioni in ruolo ma anche per l’attribuzione degli incarichi di supplenza annuale. Tale precisazione è doverosa, al fine di evitare spiacevoli ‘misunderstanding’ ed equivoci.