La sentenza del 23 giugno 2023 del Tar del Lazio conferma l’orientamento del tribunali sul titolo di specializzazione su sostegno ottenuto in Spagna. Il giudice ha accolto il ricorso dello Studio Legale Naso & Partners dichiarando illegittimo il provvedimento di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del titolo spagnolo su sostegno conseguito da un docente. Il motivo del rigetto era legato alla mancata produzione all’Amministrazione del certificato “Acreditación”, ritenuta condizione necessaria per procedere al riconoscimento della corrispondente qualifica in Italia. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione si era ritenuto incompetente per il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero, competenza attribuita al Ministero dell’Università e della Ricerca.
Specializzazione in Spagna: il titolo è valido
Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia hanno ritenuto il rigetto del titolo su sostegno spagnolo illegittimo e hanno presentato ricorso al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio ha integralmente accolto il ricorso, motivando la sua decisione. Il provvedimento contrasta con la disciplina europea, che con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le richieste di riconoscimento del titolo formativo tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che ‘la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno’. Il Ministero deve valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.
E aggiunge: “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”
Anche il Consiglio di Stato si era pronunciato
La sentenza recente conferma quanto già stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza del 19 maggio 2022, in cui era stata dichiarata sia l’illegittimità della richiesta di produrre il certificato “Acreditación” per i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna, che la piena competenza del Ministero dell’Istruzione ai fini del riconoscimento del predetto titolo di specializzazione conseguito all’estero. Altre due sentenze più recenti del CdS sono a favore del titolo. Adesso il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà provvedere a riesaminare la domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente. Potrà richiederle soltanto l’espletamento di misure compensative per procedere al predetto riconoscimento.