Supplenze fino a 10 giorni
Supplenze fino a 10 giorni

Per molti supplenti, il 30 giugno 2023 è la data di scadenza del contratto. Adesso si guarda alle ferie e alla Naspi da richiedere, per la gestione dei mesi estivi. Soprattutto sulle ferie, sono tanti i dubbi. Lo apprendiamo dalle numerose domande giunte in redazione nei mesi scorsi. La formula per il calcolo e le principali informazioni a riguardo possono essere consultati nella nostra guida sintetica. Per quanto riguarda la Naspi, è bene tenere a mente le tempistiche dell’Inps e il modo in cui viene effettuato il calcolo.

Ferie supplenti al 30 giugno

Sulle ferie del Personale ATA e docente, anche la UIL scuola ha creato un’apposita scheda. Ricordiamo che Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a nulla rilevando se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie. Anche per tale personale ai fini di una eventuale monetizzazione delle ferie residue si prendono in considerazione i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui non è imputabile o riconducibile al dipendente.

Inoltre, come ribadito dai tribunali, il Dirigente Scolastico è tenuto a invitare formalmente il docente a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti, informandolo che se non usufruisce delle ferie, perderà il diritto ad esse con la cessazione del rapporto lavorativo. Se il DS trascura di avvisare formalmente il supplente, quest’ultimo conserva il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite, con prescrizione in 10 anni.

Naspi precari: cosa sapere

Anche ai precari della scuola, l’Inps riconosce l’indennità di disoccupazione Naspi, nel caso in cui questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa. I requisiti da rispettare sono la perdita involontaria del lavoro e l’avere almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica. Si può presentare in autonomia se si è in possesso di Spid, Cie o Cns. In alternativa, ci si può rivolgere ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato.

E’ bene tener a mente la tempistica per la presentazione della domanda: è necessario attendere che il contratto di lavoro finisca ma si hanno solo 68 giorni di tempo dalla cessazione, altrimenti si perde il diritto all’indennità. Per gli importi e il calcolo potete consultare un nostro precedente articolo.