TFR
TFR

Il TFR, o Trattamento di Fine Rapporto, è una somma di denaro che viene corrisposta al lavoratore, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Spetta anche ai docenti e ATA precari della scuola. E’ disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e come spiega l’INPS, “l’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.” Ma spetta a tutti i precari? E quanto bisogna attendere per la liquidazione?

Precari e Trattamento di Fine Rapporto: a chi spetta

Come abbiamo detto sopra, il TFR spetta anche a docenti e ATA assunti con contratto a tempo determinato, ma che sia della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Anche chi presta servizio per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra ne ha diritto, ma ovviamente in misura ridotta in proporzione alle ore settimanali lavorate.

Quando viene accreditato il TFR?

Il TFR viene corrisposto in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda. L’accredito avviene circa 12 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma da quella data l’INPS ha a disposizione 3 mesi di tempo per versare l’importo. Ciò significa che l’importo potrebbe essere incassato fino a 15 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Quando la data del pagamento si avvicina, è possibile controllare sul portale Noipa (da sito o da app) alla voce ‘Consultazione TFR’, per verificare lo stato di elaborazione della pratica.