graduatorie di merito
graduatorie di merito

Le graduatorie dei concorsi 2020 prorogate sino al loro esaurimento rappresentano, indubbiamente, una delle novità più importanti per la scuola tra quelle disposte dal decreto legge N. 75 pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. La Relazione Tecnica al DDL fornisce ulteriori spiegazioni a quanto contenuto al comma 2 dell’articolo 20 del suddetto decreto.

Graduatorie di merito concorsi 2020 prorogate sino al loro esaurimento, cosa dice la Relazione Tecnica

Il suddetto comma 2 dell’articolo 20 del DL N. 75 dispone quanto segue: ‘All’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

La Relazione Tecnica al Disegno di Legge spiega così la nuova disposizione: ‘Il comma 2 incide sul comma 11 dell’articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, eliminando per i concorsi in costanza di PNRR l’integrazione delle graduatorie dei concorsi ordinari con i candidati risultati idonei. Con tale intervento si corregge una incongruenza della normativa introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2022 che, da una parte, ha previsto la necessità di bandire concorsi annuali e, dall’altra, ha lasciato aperta, attraverso la vigente formulazione del comma 11, la possibilità di formare graduatorie di idonei, in contraddizione con le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che pure vengono espressamente richiamati dal medesimo comma 11.

Con la modifica proposta per i concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore della novella, l’integrazione delle graduatorie è possibile esclusivamente secondo quanto disposto dalla lettera d) del comma 10, dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 come novellata dal comma 1, lettera a), numero 3 del presente articolo (consentendo, dunque, di integrare le graduatorie esclusivamente in relazione ai posti oggetto di rinuncia e nei limiti dei posti banditi). La norma detta poi una disposizione transitoria di chiusura del sistema disponendo che invece alle graduatorie dei concorsi ordinari e del concorso STEM (art.59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106) già banditi continuerà ad applicarsi il comma 11 dell’articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e che pertanto le stesse saranno integrate con i candidati risultati idonei aggiungendo che ciò potrà avvenire “sino al loro esaurimento” e si precisa a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR’.