E’ arrivata la prima vittoria in Italia che sancisce non solo la possibilità per i docenti senza il riconoscimento del titolo conseguito all’estero di essere assunti, ma anche di ottenere il risarcimento del danno con la corresponsione degli stipendi non percepiti. Una docente era in attesa di riconoscimento del titolo estero ed è stata prima assunta, e poi licenziata ed esclusa dalla I fascia delle Gps. Ha fatto ricorso, rivolgendosi allo studio legale Leone-Fell & C, ottenendo il diritto ad essere riassunta e anche il risarcimento degli stipendi non percepiti.

Si può essere assunti senza riconoscimento del titolo estero?

L’insegnante aveva conseguito il titolo estero ed era in attesa di ottenere il riconoscimento. Malgrado ciò, in corretta applicazione della legge, l’Amministrazione le aveva conferito un incarico di docente con clausola risolutiva dalla prima fascia delle Gps, malgrado la previsione contraria degli atti ministeriali. Non ritenendo corretto il licenziamento, ha proposto il ricorso e il giudice ha accolto e definito illegittimo il comportamento dell’amministrazione, obbligandola al reinserimento in I fascia e alla conseguente assunzione della docente. Il Tribunale di Bologna, nella sentenza, ha condannato l’amministrazione a riattribuire alla docente il punteggio legittimamente spettante e alla corresponsione degli stipendi non percepiti in ragione del licenziamento illegittimo.

Il commento dello studio legale

“Siamo lieti che il giudice abbia accolto il ricorso – hanno spiegato Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale dello studio Leone-Fell & C. che hanno difeso la docente – sancendo non solo il diritto all’assunzione dei docenti in attesa di riconoscimento del titolo, ma anche il diritto a ottenere il risarcimento del danno con la corresponsione degli stipendi non percepiti”. Secondo il Tribunale, infatti, la “condotta dell’Amministrazione è illegittima, poiché in contrasto con l’art. 59 del D.L. N°73/2021 e con l’Atto Regolamentare applicabile alla fattispecie […] che postulano che la riserva operi in tutte le fasi del procedimento, in senso favorevole al destinatario, compreso il diritto a permanere nelle GPS con ogni conseguenza giuridica, fino allo scioglimento della riserva da parte del Ministero (sul punto TAR Lazio N°10252/2020)”.