Chi usufruisce del congedo parentale dopo la maternità, ha anche diritto alle ferie? E’ la domanda che ci viene posta da un’insegnante con contratto a tempo indeterminato. La lettrice scrive alla nostra rubrica l’Avvocato risponde e chiede: “Salve, sono insegnante di ruolo. Durante quest’anno scolastico ho usufruito di due mesi di congedo parentale attaccati alla maternità obbligatoria. Ho un dubbio. Ho lo stesso diritto a segnare ai 32 giorni di ferie? Al quesito risponde l’Avvocato Angela Maria Fasano.
Maternità, congedo parentale e diritto alle ferie
Rispondendo alla domanda della docente, l’Avv. Fasano scrive: Ai sensi dell’art 34, comma 5, del d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”. In tal senso, giunge in soccorso la normativa contrattuale. L’art. 12 del CCNL Scuola del 29.11.2007 ha disciplinato in melius i congedi parentali per il personale del comparto, stabilendo al comma 4 che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni – valutati ai fini dell’anzianità di servizio e retribuiti per intero – non riducono le ferie. Alla luce di ciò, si può concludere che solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e che per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.