Gps 2024 e abilitazione: cosa accadrà a chi ha ottenuto 24 CFU prima del 31 ottobre 2022?
Gps 2024 e abilitazione: cosa accadrà a chi ha ottenuto 24 CFU prima del 31 ottobre 2022?

Una lettrice scrive alla nostra rubrica l’Avvocato risponde: “Gentile Avvocato, sono una docente precaria; dopo aver accettato una supplenza al 30 giugno da GPS a.s. 2022/23, ho deciso di abbandonare il servizio con relativa esclusione da tutte le relative mie classi di concorso. A giugno 2023 ho conseguito il titolo Tfa con relativo inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia del sostegno. Domanda: posso essere chiamata a settembre sul sostegno con una supplenza al 30 giugno? Risulto esclusa anche per la graduatoria del sostegno? Verrò chiamata solamente dalle graduatorie d’istituto? Confido in una vostra risposta visto che nessuno me ne Sa dare una.” Risponde al quesito, il legale a cui è indirizzata la domanda, l’Avvocato Salvatore Braghini.

Abbandono del servizio da GPS: conseguenze

La soluzione al quesito è da individuarsi nella disposizione di cui all’art. 14 comma 1 lettera b) dell’OM 112 del 6 maggio 2022, che disciplina gli effetti sanzionatori in caso di “abbandono del servizio”. Ai sensi della predetta disposizione regolamentare, la conseguenza sanzionatoria, la più severa nella gerarchia delle sanzioni contemplate dall’O.M. in parola, è la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali (al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (30 giugno) sia dalle GAE sia dalle GPS “per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime”, ed anche dalle Graduatorie di Istituto, ma, si badi bene, esclusivamente nel caso di esaurimento o incapienza delle predette GAE e GPS.

Anche col TFA, la situazione non cambia

Quindi, per l’intero biennio di attuale vigenza delle GPS (biennio 2022-2024), la nostra docente non potrà ottenere supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da nessuna delle graduatorie provinciali in cui è inserita, poiché la norma escludente si applica non soltanto a tutte le classi di concorso ma anche a tutte le tipologie di posto, vale a dire sia “posto comune” sia “posto sostegno”. Quanto poi all’arco temporale da considerare, la stessa disposizione estende gli effetti decadenziali all’intero periodo di vigenza delle graduatorie, quindi, non assume rilievo il fatto che la gentile lettrice si sia inserita nelle elenchi aggiuntivi sostegno successivamente all’abbandono della supplenza, in quanto il periodo compromesso dalla possibilità di ottenere incarichi da GPS (anche posto sostegno – elenchi aggiuntivi) coincide comunque con la durata delle graduatorie medesime. Aggiungo, però, che potrà ottenere supplenze (esclusivamente) brevi e saltuarie da Graduatorie d’Istituto nel corso dell’a.s. 2023-24.

Avv. Salvatore Braghini