Nuovi percorsi formativi abilitanti, la bozza del DPCM che regolerà il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento docenti fornisce le indicazioni relativi ai percorsi universitari e accademici formativi per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tali percorsi sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura.Â
Percorsi formativi abilitanti, accreditamento iniziale e periodico (Bozza DPCM)
Nella bozza del DPCM, all’articolo 4, si legge che, ai fini dell’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale sono verificati i requisiti. Quelli di sede riguardano:Â
- a) la delibera di costituzione del Centro e la designazione del relativo coordinatore;
- b) la costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il coordinatore del Centro e i Direttori.
Requisiti percorsi formazione iniziale
Sono, invece, requisiti dei percorsi di formazione iniziale:Â
- a) la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;
- b) il parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
- c) l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università , o tra i docenti della Istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso;
- d) l’offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all’allegato A del decreto;
- e) l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo.
- f) un’adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;
- g) l’indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.
Se il Centro è costituito in forma aggregata tra più Università o tra più Istituzioni AFAM ovvero tra Università e Istituzioni AFAM, è sottoscritto un protocollo d’intesa contenente l’indicazione dell’istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto, l’ANVUR pubblica le Linee guida per la valutazione dei requisiti. Le istanze delle Università e delle Istituzioni AFAM di attivazione dei percorsi formativi sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca e all’ANVUR. Il Ministero dell’università e della ricerca, entro dieci giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l’ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti sopra esposti. Entro i quaranta giorni successivi alla verifica di ammissibilità , l’ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti, avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM. Il decreto è adottato entro i successivi dieci giorni.Â
Attività dell’ANVUR
L’ANVUR, anche avvalendosi dell’attività di controllo degli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, svolge un’attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all’accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. L’attività verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il Profilo di cui all’allegato A. Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale, anche in collaborazione con la Scuola di alta formazione dell’istruzione. L’attività di valutazione periodica è, altresì, effettuata nell’ambito dell’accreditamento periodico della sede di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 11.Â
Ai fini dell’accreditamento periodico, l’ANVUR si basa anche sui dati, per ogni Centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell’anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell’istruzione e del merito ovvero dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione. Ricordiamo che quanto sopra esposto riguarda la bozza del DPCM: per la conferma occorrerà attendere la pubblicazione del decreto.