Gae, graduatorie ad esaurimento
Gae, graduatorie ad esaurimento

Una docente che ha conseguito la specializzazione su sostegno con il TFA, già inserita in GaE, può inserirsi anche nelle GAE Sostegno? Le GaE sono state equiparate alle GM? E’ il dubbio posto da una lettrice, che scrive: “Buonasera, mi permetto di contattarvi per sottoporvi la mia situazione. Sono idonea al concorso ordinario 2016 e successivamente ho prodotto domanda per inserimento fascia aggiuntiva con la GM 2018. A seguito dell’ultimo decreto assunzioni, le GM sono state equiparate a GAE, almeno così ho inteso leggendo il decreto. Se realmente la situazione è quella appena descritta essendo inserita in una GAE, ho la possibilità di inserirmi anche nelle GAE Sostegno avendo, nel frattempo, conseguito il TFA Sostegno in una università italiana? Altrimenti, potrei avanzare un ricorso per far considerare la mia posizione “per analogia” come chi è già inserito in GAE?”. Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento: normativa

Per rispondere al quesito posto dalla lettrice è necessario partire dall’analisi della normativa a cui fa riferimento la docente, ossia il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” (c.d. Decreto “PA bis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144 del 22.06.2023 ed entrato in vigore il 23.06.2023.

L’art. 20 del predetto D.L., rubricato “Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”, al comma 2, dispone che “2. All’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»”.

Dunque, le graduatorie concorsuali a cui fa riferimento la norma sono solo ed esclusivamente quelle di cui all’art. 59, comma 10, lett. d), e comma 15, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, così come modificato dall’art. 47, comma 1, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, cioè le graduatorie, ossia le graduatorie del concorso ordinario 2020. Dette graduatorie:

  • nella previsione originaria del D.L. 73/2021, comprendevano unicamente i vincitori, ossia coloro i quali rientravano nel numero dei posti messi a concorso;
  • con successivo D.L. 36/2022 sono state integrate anche dagli idonei non vincitori, ossia coloro i quali avevano superato le prove concorsuali, ma non rientravano nel numero dei posti messi a concorso;
  • con il recente D.L. 75/2023 sono divenute ad esaurimento.

Le GaE e il TFA sostegno

L’avvocato Altieri continua: Tuttavia, la loro natura ad esaurimento non deve indurre a confonderle con le GaE: esse mantengono sempre la natura di graduatorie di merito, tant’è che ai fini delle immissioni in ruolo annuali rimane sempre ferma la previsione di cui all’art. 399, comma 1, D.lgs. 297/94 secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato si svolgono per il 50% dei posti disponibili con chiamata dalle GaE e per il restante 50% con chiamata dalle GM. Dunque, per rispondere al quesito posto dalla lettrice non tutte le GM sono divenute ad esaurimento, ma unicamente quelle del concorso ordinario 2020.

Vale la pena, tuttavia, precisare che la disposizione che ha introdotto detta previsione è contenuta in un decreto legge approvato dal Governo, il quale, ai sensi dell’art. 77 Cost., deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 gg dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pena la perdita di efficacia con effetto retroattivo) e che, in sede di conversione, il Parlamento può anche introdurre modifiche al testo approvato dall’Esecutivo.