In vista dell’inizio delle procedure finalizzate alle immissioni in ruolo cerchiamo di capire quali conseguenze potrebbero derivare qualora l’aspirante decidesse di rinunciare una volta individuato. Affrontiamo le diverse casistiche a seconda della graduatoria di appartenenza.
Rinuncia dalle graduatorie di merito
Partiamo dal presupposto che qualora l’aspirante non compili le istanze finalizzate alla scelta delle province e, successivamente, delle sedi, in ogni caso, se in posizione utile, verrà individuato d’ufficio e in coda agli altri aspiranti.
A prescindere quindi dalla scelta o meno di province e sedi l’accettazione della proposta di immissione in ruolo avviene “in automatico”, nel senso che l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo e, in un secondo momento, della sede, poichè la procedura è informatizzata, comporta l’accettazione delle stesse.
In caso di rinuncia al ruolo dalle suindicate graduatorie la conseguenza sarà la cancellazione immediata dalle stesse per la classe di concorso per la quale si è rinunciato. La cancellazione vale anche per gli anni successivi. Dunque il rinunciatario dovrà partecipare ad un nuovo concorso per poter reinserirsi in nuove graduatorie di merito.
Rinuncia ruolo da Gae e Gps (sostegno)
Per quanto riguarda le Gae, in caso di rinuncia al ruolo da queste graduatorie, la conseguenza sarà la cancellazione dalle stesse per il posto/ classe di concorso per i quali si è rinunciato, mantenendo la possibilità di conseguire il ruolo per le altre classi di concorso in cui si è inseriti.
Quanto alle Gps, dal momento che quest’anno sarà prevista la procedura straordinaria di assunzioni da queste graduatorie per il sostegno (con riferimento alla I fascia e agli elenchi aggiuntivi), la rinuncia comporta l’esclusione dalla stessa procedura, ma verrà mantenuta la posizione in graduatoria per il conseguimento di incarichi annuali di supplenza.