Riscatto della laurea: si può presentare domanda anticipatamente, per poi decidere in un momento successivo se avvalersene, oppure no? E’ il dubbio post da una lettrice, che ci chiede: “Buongiorno, sono insegnante di ruolo da giugno 2022. Posso fare richiesta del riscatto degli anni di università già da ora, in modo che quando arriverò alla pensione potrò decidere se e quanto riscattare? In altre parole, posso “bloccare” questo riscatto, cioè fare solo richiesta, per decidere in futuro? Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Riscatto della laurea: quali sono le condizioni?
Il riscatto del corso di studio universitario è un istituto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184, che permette di trasformare i periodi di studi universitari in anni contributivi e quindi di integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche, a condizione che il titolo universitario sia stato conseguito. Il contributo è fiscalmente interamente detraibile se sostenuto per se stessi; detraibile al 19%, se sostenuto per un familiare a carico. Si possono riscattare:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea;
- diplomi AFAM per corsi a decorrere dall’anno accademico 2005-2006.
Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea (anche per i titoli conseguiti anteriormente a detta data). Non possono essere riscattati gli anni di studio fuori corso e quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto. La domanda di riscatto può essere sempre presentata e può riguardare l’intero o i singoli periodi. Il riscatto di laurea può essere ordinario o agevolato: il riscatto ordinario ha un costo variabile, che cambia in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo; il riscatto agevolato permette di risparmiare fino al 70% rispetto al riscatto ordinario, ma soltanto a una condizione che il contribuente scelga la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo.
Le tempistiche della domanda
La domanda si presenta alla sede INPS territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta. L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato a mezzo raccomandata dall’INPS o tramite PEC con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, che indica anche le modalità e i tempi per il versamento. La somma può essere versata in unica soluzione o in forma rateale.
Nel primo caso (ordinario) la somma va normalmente versata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’INPS. Il mancato pagamento dell’importo viene considerato come rinuncia alla domanda, per cui l’INPS non procede più al riscatto dei periodi richiesti. Il tardivo pagamento può essere considerato, invece, come nuova domanda di riscatto; in questo caso, però, l’importo dovuto dovrà essere ricalcolato sulla base della diversa età e anzianità contributiva. Nel secondo caso (agevolato), il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 120 rate mensili (10 anni) senza interessi (art. 2, comma 4 bis, D.Lgs n. 184/1997). Il mancato versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda; il tardivo versamento della prima rata può essere considerato come nuova domanda.
L’avvocato Altieri conclude: Alla luce della sopra riferita disciplina che regolamenta condizioni, modalità e tempi dell’istituto del riscatto della laurea, si può rispondere al quesito posto dal lettore affermando che egli senz’altro potrà presentare subito la domanda di riscatto della durata legale del corso di studi universitario, tuttavia non potrà attendere il momento in cui andrà in pensione per decidere se riscattare o meno detto periodo, atteso che, come si è detto, nel provvedimento di accoglimento della domanda comunicato dall’INPS sono indicati anche i tempi entro cui versare l’onere di riscatto.