Lavorare con la MAD nella scuola dell’Infanzia: quali requisiti occorrono? Le precedenze hanno valore? Un lettore ci scrive: “Salve, volevo chiedere un informazione appartengo alla legge 68/99 categorie protette e come titolo di studio ho tutti i cinque anni del socio psicopedagogico; dovrei dare solo gli esami di stato e ho un foglio rilasciato dalla scuola sull’idoneità al quinto anno, frequentato ma non ancora finito. In più ho frequentato il corso Osa e sto facendo il tirocinio. Vorrei sapere, in base ai titoli che ho, cosa potrei fare nella scuola. Mi hanno detto che potrei inviare anche le mad. In che ruolo potrei inserirmi o cosa potrei fare visto la mia situazione? Con la mad, mi potrei candidare anche come maestro per l’infanzia?”. Risponde l’Avvocato Angela Maria Fasano.
Mad e titolo di studio
L’avvocato Fasano scrive: Partiamo da un presupposto. L’invio della messa a disposizione può essere fatto da chiunque abbia almeno un diploma e aspiri a insegnare come docente, oppure a lavorare come personale ATA (assistente amministrativo o tecnico, o collaboratore scolastico). Per la scuola dell’infanzia, quindi, per il possesso dei requisiti è sufficiente il diploma, meglio se magistrale conseguito prima del 2001/2002, che è abilitante, oppure un diploma socio-psico-pedagogico. Il lettore, pertanto, potrà trasmettere la domanda di messa a disposizione solo se è in possesso del diploma.
Il nostro lettore, altresì, appartiene alle categorie protette. Orbene, tale condizione, sarà sicuramente proficua ai fini del suo inserimento. Nelle operazioni di competenza degli Uffici scolastici in materia di nomine a tempo indeterminato, sia nell’ambito delle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli, sia in quello delle graduatorie permanenti, e, per queste ultime, nell’ambito delle nomine a tempo determinato, si ritiene opportuno, sentito il parere dell’Ufficio Legislativo, dettare alcune linee di intervento utili per la corretta ed uniforme applicazione della normativa di cui alla legge 68/99 facendo riserva di ulteriori chiarimenti non appena acquisito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Consiglio di Stato sull’applicabilità di alcune norme al personale scolastico.
La precedenza della Legge 68/99
La Legge 68/99 sancisce il diritto all’inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti sia per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% (N), sia per gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro (M). Il riservista, inoltre, per poter godere del diritto all’assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l’Impiego. É necessario che la certificazione che attesti l’iscrizione abbia data contigua all’assunzione presso l’istituzione scolastica.
Nel caso della scuola il 7% dei lavoratori occupati deve appartenere alle categorie dei disabili e l’1% alla categoria degli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate. La percentuale deve essere calcolata sul numero degli occupati a tempo indeterminato. Il nostro lettore, in tal caso, dovrà dichiarare di essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio previste dalla legge che la tutela, indicando il titolo di riserva, ovvero l’appartenenza alle categorie protette.