L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), eleva l’indennità del congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). La disposizione opera in alternativa tra i genitori sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Indennità all’80% per un mese in più di congedo parentale: per chi?
La platea dei destinatari riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, per cui se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente. L’INPS ha evidenziato che la modifica normativa non aggiunge un altro mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore.
Ha sottolineato, inoltre, che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- – tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- – tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- – tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.