Il Tribunale di Trani conferma che ai docenti precari vanno riconosciuti i periodi di sospensione dalle lezioni, con la sentenza n.1052/2023 del 6 giugno 2023. Un docente precario, assistito dall’avv. Giuseppe Papagni del Foro di Bari, al quale l’istituto scolastico non aveva riconosciuto ai fini giuridici ed economici le giornate di sospensione predeterminata delle lezioni (per la precisione le festività di Natale) ha visto accogliere totalmente il ricorso presentato.
Precari e sospensione delle lezioni
Il Giudice del Lavoro ha condiviso appieno la tesi del docente, evidenziando che quando il docente titolare si assenta in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. In definitiva, anche se il docente titolare interrompe formalmente l’assenza durante il periodo di sospensione delle lezioni, e il contratto di lavoro del docente supplente viene interrotto, a quest’ultimo deve comunque riconoscersi il diritto alla retribuzione ed al servizio.
Una sentenza importante
La questione ha una rilevanza giuridica non indifferente, dato capita spesso che i docenti precari per pochi giorni di servizio (che spesso coincidono con le festività) non raggiungono le 180 giornate di lavoro, utili al conseguimento dell’intera annualità. Le conseguenze vanno dall’impossibilità di accedere ai concorsi straordinari al punteggio inferiore in graduatoria. “La sentenza del Tribunale di Trani – rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” – che si inserisce in un contesto giurisprudenziale complesso e talvolta altalenante, prosegue il solco già tracciato dai giudici di merito di Milano, Catania, Bologna e dalla Corte d’Appello di Bari e costituisce comunque un precedente importante a tutela di tutti coloro che rivendicano analoghi diritti”.