Recupero dei debiti a scuola. Una lettrice chi chiede: “Chi stabilisce le date degli esami di recupero per debiti? Chi deve darne comunicazione alla famiglia?”. La normativa di riferimento che detta i tempi per il recupero dei debiti formativi e chiarisce a chi spetta darne comunicazione alle famiglie è l’O.M del 5.11.2007 e n. 92. A spiegarne il contenuto per dare risposta alla domanda della lettrice è il Prof. Manna Carlo (GILDA – sezione Avezzano).
Recupero debiti a scuola: normativa
Il prof Manna spiega: Nello specifico, l’art 7 asserisce che “la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico”.
Spetta alla scuola darne comunicazione
Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (art.8 comma 1); Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe (art 8 comma 2). In conclusione, possiamo dire che spetta al singolo Istituto scolastico fissare, una data per l’esame di recupero dei debiti formativi e darne comunicazione alle famiglie.