ferie docenti
ferie docenti

‘E’ legittimo da parte della scuola invitare i docenti (in via informale, non per mezzo di circolare) a inserire tra i giorni di ferie quelli di chiusura deliberati dal Consiglio di Istituto, per la settimana ferragosto? Devo soddisfare per forza la richiesta?’ La domanda ci viene posta da un lettore, che scrive alla rubrica l’Avvocato risponde. La questione delle ferie è molto dibattuta fra il Personale scolastico, di ruolo e supplente. Nonostante la normativa, a volte alcuni Dirigenti Scolastici prendono decisioni personali, che in realtà sono illegittime. Alla domanda risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Adattamento del calendario scolastico regionale

Per rispondere al quesito posto dal lettore – scrive l’Avv. Altieri – è necessario esaminare la normativa relativa alla disciplina relativa all’adattamento del calendario scolastico regionale, nonché quella relativa alle ferie del personale docente. Il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), all’art. 10, comma 3, lett. c), individua, tra le competenze del Consiglio di Istituto, quella di deliberare l’”adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali”. È esclusa, pertanto, ogni competenza sulla questione del Collegio dei Docenti (che può solo fare proposte) e del Dirigente Scolastico.

Il successivo art. 74, dispone, al comma 3, che “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni” e, al comma 7 bis, che “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1”. Dunque, l’adattamento del calendario scolastico delle singole istituzioni deve rispettare i 200 giorni minimi di lezione. Per nulla pacifico è se sia obbligatorio recuperare le giornate di sospensione delle attività didattiche.

Ferie nei giorni di sospensione delle lezioni

Il CCNL 2007 detta una rigorosa e inderogabile disciplina in ordine al quantum dei giorni di ferie spettanti al personale scolastico:

  • il personale di ruolo ha diritto a 32 giorni di ferie se ha un’anzianità di servizio superiore a 3 anni e a 30 giorni se ha un’anzianità di servizio non superiore a 3 anni (compreso anche il preruolo) (art. 13);
  • il personale precario ha diritto alle ferie in proporzione al servizio prestato (art. 19), calcolabili applicando le seguenti formule: 360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x (per il personale con anzianità di servizio pari o inferiore a 3 anni); 360 : 32 = n° dei giorni di servizio : x (per il personale con anzianità di servizio superiore a 3 anni).

Il quesito posto dal lettore sembra debba essere inteso nel senso che sia stato richiesto ai docenti di computare i giorni di sospensione delle lezioni, quali giornate di ferie (non è chiaro se in aggiunta al numero di giornate di ferie contrattualmente previsto, oppure in esso ricompreso). Ebbene, la richiesta (sia pure informale) deve ritenersi non legittima.

Invero, ai sensi del sopra citato art. 10, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto nel momento in cui delibera in ordine all’adattamento del calendario scolastico, individua sia i giorni di sospensione delle lezioni, sia i giorni di recupero di dette giornate, nel limite del rigoroso rispetto della garanzia di almeno 200 giorni di lezione nell’a.s.. Se nulla viene disposto in ordine al recupero, le giornate non lavorate per i docenti, non potranno essere considerate quali giorni di ferie, pena la violazione degli artt. 13 e 19 CCNL 2007 che, nel disciplinare la durata delle ferie del personale scolastico, non prevedono alcun potere in merito in capo al DS.

Non rientra, dunque, tra i poteri del DS decidere se considerare come ferie le giornate di sospensione delle lezioni non recuperate. Sulla base del quadro normativo così come sopra ricostruito, la richiesta (sia pure informale) della scuola deve ritenersi palesemente infondata, oltre che illegittima. In ogni caso, trattandosi di una richiesta del tutto informale, non vi è alcun obbligo per il personale di darvi seguito. Laddove dovesse tradursi in una Circolare a firma del Dirigente Scolastico, si potrà procedere a formale rimostranza ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.