Assunzioni da prima fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2023/24, secondo quanto disposto dal decreto legge N. 44/2023, i docenti inseriti in I fascia GPS sostegno potranno partecipare alla procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo. Nel caso in cui un docente, però, dovesse rinunciare all’incarico finalizzato al ruolo, potrà , comunque, partecipare alla procedura per l’attribuzione degli incarichi di supplenza?
Nomine finalizzate al ruolo da I fascia GPS sostegno 2023/24, rinuncia e partecipazione alla procedura per le supplenze
Gli aspiranti docenti parteciperanno alla suddetta procedura straordinaria tramite presentazione dell’apposita domanda che è la stessa utilizzata per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato: si dovrà compilare, a questo proposito, un’apposita sezione dedicata. È bene sottolineare come l’assegnazione di un incarico presso una delle sedi indicata nella domanda è automatica. Un’eventuale rinuncia, da parte dell’aspirante docente, comporterà diverse conseguenze in merito ad una sua possibile partecipazione o meno alla procedura per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Le diverse tipologia di rinuncia e le conseguenze
Il docente che non presenterà domanda per le nomine finalizzate al ruolo potrà partecipare alla procedura per l’attribuzione delle supplenze. Lo stesso dicasi per il docente che risulta rinunciatario per le sedi non espresse, nel caso in cui cioé, nel proprio turno, sono disponibili solamente dei posti su sedi non indicate. La rinuncia all’incarico preclude, comunque, il rifacimento delle operazioni anche per un’altra tipologia di posto di sostegno.Â
Infine, c’è il caso della rinuncia dell’aspirante docente dopo l’assegnazione dell’incarico. In questo caso, però, non si potrà partecipare alla procedura per l’attribuzione degli incarichi di supplenza. Anche se questa disposizione non è espressamente citata nella bozza del decreto ministeriale, si tratta di una conseguenza logica in base a quanto disposto in relazione all’accettazione dell’incarico. Infatti, nella bozza del provvedimento, si legge che il docente, una volta ottenuto l’incarico, non potrà partecipare al conferimento degli incarichi di supplenza per qualunque tipo di posto/classe di concorso.Â