Presentare domanda di assegnazione provvisoria fa perdere ai docenti il punteggio di continuità? Anche quando la richiesta non viene soddisfatta? Un lettore ci scrive e chiede: “Salve, il semplice fatto di produrre domanda di assegnazione fa perdere il punteggio di continuità, o lo si perde solo se si ottiene? Grazie mille”. Al quesito risponde l’Avvocato Angela Maria Fasano, all’interno della nostra rubrica: L’Avvocato risponde.
Punteggio di continuità
L’avvocato Fasano scrive: La continuità didattica per i docenti di ruolo è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva. Pertanto, è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria. Per avere diritto al punteggio di continuità nella scuola di titolarità bisogna rientrare nel novero dei docenti che dispongono dei requisiti presenti nel contratto. In caso di ricorso alla mobilità volontaria, il punteggio viene azzerato. Per avere diritto al punteggio bisogna fare riferimento a anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali. Per considerare il computo generale dell’anzianità di servizio, bisogna prendere in considerazione anche il punteggio di continuità.
Punteggio e assegnazione provvisoria
Per calcolare precisamente il punteggio di continuità bisogna prendere in considerazione il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto. Per la mobilità è possibile calcolarlo, in seguito al completamento di un triennio nella scuola. Diverso il computo per la graduatoria interna di istituto, per la quale è sufficiente un solo anno. Se concorrono queste condizioni, chi ha ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale perde il punteggio di continuità.
Quindi, il punteggio si perde con l’ottenimento della assegnazione provvisoria e non già con la sola proposizione della domanda. Donde, se il nostro lettore otterrà l’assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico perderà, quindi, la continuità e non potrà far valere il punteggio maturato nella scuola di titolarità nella domanda di mobilità per il successivo anno scolastico.