Come gestire la malattia del figlio minore, quando si è finito di usufruire del congedo parentale? Quali diritti ha una mamma lavoratrice? E’ il quesito che viene posto da una lettrice, che ci scrive: “Buongiorno, sono maestra di scuola dell’infanzia ed ho un bambino di 12 mesi. Ho finito il congedo parentale e da settembre dovrò rientrare a lavoro. Ma cosa succede se il bambino si ammala? Io non ho chi mi aiuti. Ho letto che se si ha un figlio fino a 3 anni si ha diritto ad un mese di malattia del figlio retribuito al 100%, e poi a permessi illimitati ma non retribuiti che il DS non può rifiutarsi di concedere. E’ davvero così? Grazie.” Risponde alla domanda l’Avvocato Angela Maria Fasano.
Malattia del figlio e lavoro: la normativa
La nostra lettrice deve stare tranquilla, poiché il bene costituzionalmente garantito nel caso di specie, id est: il diritto alla salute del minore ex articolo 32 della Costituzione, trova tutela piena nel nostro ordinamento giuridico. E ciò, sia nel caso di lavoratrice madre, sia nel caso di lavoratore padre. In particolare, occorre rilevare che nel caso in esame vanno compiutamente richiamate le seguenti norme: art. 12 e 19 CCNL e D.Lgs 151/01.
1-Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel d.lgs. n. 151/2001 così come modificate/integrate dal D.L. 80/2015
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. n.151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
In tal senso, l’art. 47, commi 1 e 2, Capo VII del D. Lgs. n. 151/2001 consente ad entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del figlio di età inferiore a otto anni, anche nel caso in cui l’altro genitore non abbia diritto (può usufruirne anche il solo padre, qualora la madre non sia lavoratrice dipendente e viceversa).
Congedo retribuito nella scuola
Per il personale della scuola le possibilità di congedo retribuito dipendono dall’età del figlio. Fino al terzo anno di età del figlio, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età, ai genitori sono riconosciuti, alternativamente, 30 giorni per ciascun anno di età del figlio, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita (art. 12, comma 5 del CCNL/2007). Ulteriori assenze allo stesso titolo (il congedo è esteso fino al compimento del terzo anno di età del figlio, senza alcun limite di giorni), eccedenti il limite suddetto dei 30 giorni, sono senza assegni ma computati nell’anzianità di servizio (resta comunque valido il diritto alla contribuzione figurativa piena fino al terzo anno di vita del figlio).
Ciò vuol dire per ogni anno del bambino e fino al terzo anno, terminati i 30 giorni retribuiti il personale ha comunque a disposizione un periodo di congedo illimitato che sarà comunque computato nell’anzianità di servizio, anche se non retribuito. Il limite annuale dei 30 giorni retribuiti è espressamente collegato a ciascun anno di età del figlio e non all’anno scolastico o solare. Può quindi succedere che in uno stesso anno scolastico il personale abbia a disposizione più di 30 giorni retribuiti.
Esempio, figlio nato il 5/2/2012 (a.s. 2011/12) ed eventuali giorni di congedo per malattia del figlio nell’a.s. 2012/13: I genitori, alternativamente, hanno 30 giorni retribuiti fino al 5/2/2013 (ovviamente se non già fruiti entro quella data); altri 30 giorni dal 6/2/2013 al 31/8/2013 (e comunque fino al 5/2/2014). Gli ultimi 30 giorni potranno essere fruiti entro il 5/2/2015. Nell’esempio riportato il congedo è comunque illimitato fino al 5/2/2015, ma solo i primi 30 giorni per ogni anno del figlio saranno retribuiti.
Dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni (compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età), a ciascun genitore sono riconosciuti, alternativamente, 5 giorni lavorativi l’anno (per ogni anno di età del figlio). Tali giorni sono senza assegni ma computati nell’anzianità di servizio. Il genitore non può usufruire, oltre ai 5 giorni annui che gli spettano, anche di quelli dell’altro genitore, in presenza di rinuncia.