Il nuovo contratto della scuola firmato dai sindacati lo scorso 14 luglio affronta anche la questione della formazione docenti, argomento molto dibattuto dal personale scolastico. Vediamo insieme qui di seguito cosa è previsto e quali le novità in merito, riportando quanto specificato nel testo dell’Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e ricerca 2029/21.
La formazione deve avvenire durante l’orario di servizio
Nel nuovo contratto scuola, firmato da tutti i sindacati ad eccezione della Uil Scuola Rua, nell’art. 36 si riafferma il valore della formazione docenti come punto strategico fondamentale per lo sviluppo professionale del personale. Gli insegnanti hanno il diritto dovere a formarsi e all’aggiornamento.
Nel testo firmato si precisa che “al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
La formazione docenti rientra nelle attività funzionali all’insegnamento
Nel comma 7 si specifica che “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”.
Il comma 8 ricorda che “Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione”.
“Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità”.