Mobilità scuola
Mobilità personale della scuola

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21, firmato lo scorso 14 luglio, ha affrontato anche la questione della mobilità: considerando il fatto che in queste settimane tantissimi docenti aspiranti al ruolo dovranno prendere decisioni molto importanti relative all’indicazione delle preferenze di sede da esprimere, quanto stabilito dal contratto in riferimento alla mobilità scuola assume un’importanza rilevante. Vediamo insieme qui di seguito quanto previsto dal testo siglato, con le novità introdotte in merito.

Riferimenti normativi

Con il nuovo contratto, firmato da tutte le sigle sindacali ad eccezione della Uil Scuola Rua, si mantiene il vincolo di permanenza triennale su sede in riferimento alla mobilità scuola: questa è una novità assoluta, in quanto per la prima volta il vincolo rientra nel CCNL. Nello specifico, l’art. 30 dell’Ipotesi di contratto stabilisce che:

“Sono oggetto di contrattazione integrativa:

  1. a livello nazionale:

a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.

Ricordiamo che l’art. 58 del D.L. 73/2021 ha introdotto il vincolo oggi illustrato nel CCNI per i trasferimenti interprovinciali relativamente a qualsiasi sede indicata. Con la dicitura “fatte salve le disposizioni di legge”, invece, si fa riferimento al D.L. 44/2023, secondo cui si reintroduce il vincolo di permanenza di tre anni per i docenti neo immessi in ruolo.

Deroghe al vincolo per la mobilità scuola

Per quanto riguarda la mobilità scuola, il nuovo contratto recepisce le deroghe al vincolo triennale individuate già dal CCNI, vale a dire per soprannumero, esubero, disabilità o assistenza. Nello stesso tempo, però, si introducono due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, così come indicato nell’art. 36 del CCNL:

“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”. Entrambe le categorie potranno partecipare ai movimenti interprovinciali.