Valutazione del servizio svolto presso una scuola paritaria nei concorsi pubblici, una nostra lettrice ci chiede: “Ho insegnato per 8 anni consecutivi dal 2015 ad oggi 2023 presso due scuole del territorio veronese come docente ITP. Ad oggi mi è stato chiesto, per ragioni di esubero, di scegliere una delle due Scuole. Le due scuole sono: un Istituto Tecnico Tecnologico (paritario – classe di concorso B022) di II grado e un Centro di Formazione Professionale (paritario – vi coincidono diverse classi di concorso) entrambe appartenenti al territorio veronese. Qualora volessi partecipare a un concorso per ITP e nel frattempo decidessi di accettare la cattedra con più ore, ossia presso il Centro di Formazione Professionale, mi verrebbe conteggiato il servizio svolto presso il Centro di Formazione Professionale (paritario) ai fini del concorso? Lo stesso chiedo per il servizio svolto presso l’Istituto Tecnico Tecnologico paritario”.
Valutazione del servizio effettuato presso una scuola paritaria nei concorsi pubblici
La scuola paritaria è una delle strutture dedicate alla formazione di bambini e ragazzi che non fanno parte delle scuole statali e che, quindi, vengono gestite da privati. Ad ogni modo, la legge 62 del 2000 riconosce a questi istituti lo status di servizio pubblico, il che spiega il termine «paritario». Così facendo, la scuola paritaria è inserita in tutto e per tutto nel sistema nazionale di istruzione. Ai fini della valutazione dei servizi (e dei titoli) nei concorsi occorre fare riferimento allo specifico bando di concorso. In generale, il servizio prestato nelle scuole paritarie viene valutato come “titolo valutabile”. Un discorso diverso deve essere fatto con riferimento ai “titoli di accesso” di eventuali concorsi straordinari, laddove invece generalmente viene considerato il solo servizio svolto nelle scuole statali.
Per le ragioni di cui sopra non possiamo dare una risposta netta al quesito posto dalla nostra lettrice in quanto non ci è dato sapere se nelle “Tabelle dei titoli valutabili” dei futuri concorsi per docenti rientreranno gli anni di servizio svolti a tempo determinato o indeterminato presso le scuole paritarie (compresi i Centri di Formazione Professionali). Nell’ultimo concorso straordinario bis finalizzato alla copertura dei posti residuati dalle assunzioni ordinarie (da GaE e GM) e straordinarie (da GPS prima fascia posto comune e sostegno) a.s. 2021/22, per esempio, il punteggio veniva fatto valere sempre e solo per il servizio specifico, prestato anche in scuole paritarie o IeFP se riconducibile alla classe di concorso.
Ricordiamo, inoltre, la sentenza del TAR Lazio (ex art. 60 cod. proc. amm) del 26 giugno 2018 pubblicata il 25 luglio 2018, il quale si è pronunciato sul ricorso promosso da una docente partecipante al concorso Ddg n.105 del 23 /2/2016 avverso la mancata valutazione del servizio a tempo indeterminato svolto dalla ricorrente negli istituti paritari. Com’è noto, la Tabella A allegata al D.M. n.94 del 23/2/2016 “Tabella dei titoli valutabili” non prevedeva la valutazione del servizio svolto a tempo indeterminato presso tali istituti (limitandone la valutazione soltanto al servizio svolto a tempo determinato).
Secondo il TAR appare illegittima la discriminazione tra servizio a tempo determinato e servizio a tempo indeterminato in quanto:
in linea del resto con la giurisprudenza già espressa dalla Sezione (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 11/1/2018, n. 98; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis 6/2/2018 n.3692), l’opzione amministrativa di valutare ai fini del punteggio sub specie di titoli di servizio, solo quello svolto a tempo determinato presso istituti privati paritari e non quello prestato negli stessi istituti ma a tempo indeterminato, atteso che l’art. 400 commi 1, 14 e 15 del d.lgs. n. 297/1994 oltre a non operare alcuna discriminazione tra il servizio svolto presso istituti statali e quello espletato presso istituti scolastici paritari, non circoscrive, sia per la prima che per la seconda fattispecie, il servizio valutabile a fini concorsuali solo a quello prestato a tempo determinato“. Prof. Manna Carlo (GILDA – sezione Avezzano)