Insegnanti Tecnico Pratici
Insegnanti Tecnico Pratici

Le possibilità di insegnamento nella scuola secondaria di II grado con il Diploma ITP. Un nostro lettore ci chiede: “Mi potete dire se il diploma di “Istituto Tecnico – settore Economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing” è utile per insegnare B16 (laboratorio di scienze e tecnologie informatiche) nelle scuole superiori? Grazie della disponibilità”. Risponde alla domanda il prof Carlo Manna, della Gilda di Avezzano.

Possibilità di insegnamento con il diploma ITP

Gentile lettore, la risposta è affermativa. I diplomi che danno accesso ai posti per insegnanti tecnico pratici (ITP) sono quelli riportati nella Tabella B del D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19Regolamento classi di concorso” e tra questi figura il diploma di “Istituto Tecnico – settore Economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing articolazione “Sistemi informativi aziendali” che le consente di poter fare il primo inserimento nelle Graduatorie provinciali per supplenze di II Fascia nel prossimo aggiornamento che avverrà nel 2024.Tuttavia, si ricorda che a seguito alla riforma del sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria, introdotta dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, sono cambiati i requisiti d’accesso al concorso per la scuola secondaria.

Nuovi requisiti di accesso al concorso dopo il 2024/25

Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), sino all’a.s. 2024/25, partecipano al concorso con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, come leggiamo nell’art. 5, comma 2 del D.lgs. 59/2017, introdotto dall’art. 44 del D.L. 36/22, che indica quali sono i requisiti di partecipazione al concorso per i predetti docenti: “fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”.

L’articolo 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 prevede, come detto sopra, che gli ITP partecipino al concorso con il solo diploma: I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 (quello sopra riportato), sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.