Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2023/24, in questi giorni si stanno svolgendo le operazioni ordinarie di immissioni in ruolo che, come di consueto, avverranno per il 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento e per il restante 50 per cento da graduatorie di merito concorsuali. In caso di incapienza delle graduatorie, quale procedura verrà adottata?
Immissioni in ruolo 2023/24, i casi di incapienza GAE o GM concorsi
Per quanto riguarda la ripartizione dei posti tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito concorsi, occorre considerare quanto riportato dal punto A.2 delle istruzioni operative riguardanti le nuove immissioni in ruolo 2023/24. Qui infatti si legge quanto segue: ‘Ai sensi dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 2, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.Â
Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria, e dell’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
Nel caso in cui, negli anni scolastici precedenti, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e, qualora non vi siano state penalizzazioni, alle graduatorie delle procedure concorsuali’.
In buona sostanza, nella ripartizione del contingente dei posti tra graduatorie di merito concorsuali e graduatorie ad esaurimento, gli Uffici Scolastici dovranno non solo considerare la ripartizione al 50 per cento delle due graduatorie al 50 per cento ma anche la consistenza delle medesime. Per cui, nel caso in cui le graduatorie ad esaurimento non risultino capienti, bisognerà procedere alla nomina dalle graduatorie di merito concorsuali. A questo indirizzo, riportiamo le istruzioni operative allegate al decreto N. 138 del Ministero dell’Istruzione e del Merito per le nomine in ruolo per il prossimo anno scolastico 2023/24.