supplenze 2023/24 docenti già di ruolo
lente supplenze

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, sino al prossimo 31 luglio gli aspiranti saranno impegnati nella compilazione della domanda per il conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno 2024. In merito alle conseguenze riguardanti la rinuncia o l’abbandono della nomina, occorre distinguere diverse casistiche. 

Supplenze per l’anno scolastico 2023/24: conseguenze relative ad una rinuncia o all’abbandono della nomina

Il primo caso è quello riguardante la mancata presentazione della domanda: l’aspirante, non avendo presentato alcuna istanza, potrà partecipare solamente al conferimento delle supplenze, brevi o annuali, dalle sole graduatorie di istituto. Un secondo caso, invece, è rappresentato dall’aspirante che, pur avendo presentato domanda, non ha indicato alcune sedi o tipologie di posto: se l’algoritmo ministeriale dovesse individuare tale aspirante, andrà a considerarlo come rinunciatario, non avendo trovato alcuna preferenza di sede. L’aspirante non potrà partecipare ai successivi turni di incarico annuale per disponibilità sopravvenute, anche nel caso fossero state indicate tali sedi nella domanda: tuttavia, conserverà il diritto ad ottenere supplenze da graduatorie di istituto.

Rinuncia dopo nomina conferita dall’Ufficio Scolastico  

Un altro caso, invece, è rappresentato dall’aspirante che rinunci dopo il conferimento di nomina da parte dell’UST competente: sia che l’aspirante rinunci con comunicazione all’Ufficio Scolastico, sia che non assuma servizio entro i termini fissati, questi perderà il proprio diritto all’ottenimento di incarichi di supplenza sia da GAE che da GPS (oltre che da graduatorie di istituto in caso di esaurimento o incapienza delle precedenti graduatorie), per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico in questione. L’aspirante, tuttavia, potrà ottenere supplenze brevi da graduatorie di istituto.

Abbandono del servizio

Qualora l’aspirante dovesse lasciare il servizio dopo la nomina, questi perderà la possibilità di ottenere incarichi di supplenza da GAE/GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Occorre, comunque, sottolineare come l’aspirante, in questo caso, perderà tale diritto limitatamente all’anno scolastico 2023/24 in quanto il prossimo anno le graduatorie si aggiorneranno con una nuova vigenza biennale. Anche qui resta la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.