abilitazione
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Abilitazione docenti con tre anni di servizio, un emendamento proposto dalla Lega si pone come obiettivo quello dell’abilitazione all’insegnamento per i docenti precari che possiedono almeno tre anni di servizio. La prossima settimana partiranno i lavori riguardanti l’approvazione degli emendamenti che saranno presentati al decreto PA bis in commissione alla Camera.

Abilitazione docenti con 3 anni di servizio, l’emendamento proposto dalla Lega al decreto PA bis

Il deputato del partito guidato da Matteo Salvini, l’onorevole Rossano Sasso, ha illustrato a Orizzonte Scuola l’obiettivo che si pone l’emendamento presentato dalla Lega: Questa misura – ha spiegato l’ex sottosegretario al Ministero dell’Istruzione – rappresenta un passo importante per risolvere il problema dei precari che, senza abilitazione, non avrebbero potuto essere assunti a tempo indeterminato. Il requisito dei crediti formativi universitari (CFU) per l’abilitazione – prosegue Sasso – viene ridotto a 30, facilitando il percorso di assunzione dei precari. Inoltre, per la prima volta, i docenti di scuole paritarie con almeno tre anni di servizio vengono equiparati ai colleghi delle scuole pubbliche’.

Il testo dell’emendamento riguardante l’abilitazione per i precari con 3 anni di servizio

Articolo 20

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all’articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 13, comma 2;

Alla lettera d), premettere al numero 1) il seguente:
01) al comma 2 le parole: «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;
b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All’articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo periodo del comma 4-bis è sostituito dal seguente:
Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

b) Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa di tali percorsi, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l’aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.