È iniziato l’iter per le immissioni in ruolo 2023/24: come sappiamo, due sono le procedure che si seguono, una ordinaria, da GAE e GM, e una straordinaria dalla I fascia delle GPS sostegno e relativi elenchi aggiuntivi. In vista delle nuove assunzioni, il sindacato FCL CGIL ha elaborato una scheda in cui illustra le condizioni secondo cui sia i docenti che il personale ATA possono stipulare un contratto a tempo indeterminato continuando a svolgere altre esperienze lavorative.
Riferimenti normativi
Ecco i riferimenti normativi richiamati nella scheda guida che la FCL CGIL ha elaborato per il personale ATA e per i futuri docenti neo immessi in ruolo. Si precisa subito che “Nella scuola vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508. DLgs 297/94
Per essere assunti a tempo indeterminato o determinato nella scuola, occorre che, in fase di sottoscrizione del contratto, si dichiari di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge”.
“Un eventuale rapporto di lavoro in essere va risolto (l’interessato si deve dimettere), fatto salvo il caso di richiesta di part time orario che ammette, a determinate condizioni, il cumulo con altre attività lavorative autonome o prestate alle dipendenze di privati”.
Cosa succede nel caso di neo immessi in ruolo impegnati in altra attività lavorativa
“La posizione del docente o ATA che, svolgendo altra attività lavorativa (pubblica o privata), è individuato per l’assunzione in ruolo e deve regolarizzare la chiusura del precedente rapporto di lavoro, può essere ricondotta all’istituto del differimento della presa di servizio. Nel caso specifico, l’applicabilità di detto istituto, non è univoca, mentre lo è per giustificati e riconosciuti motivi come la maternità, malattia, infortunio, e altri casi previsti dalla normativa”.
“Sulla possibilità di utilizzare l’istituto del differimento, a fronte di note diverse emanate dagli Uffici Scolastici Regionali (UU.SS.RR), il Ministero si è già espresso nel 2019 con un orientamento di più ampio respiro: “si ritiene che possano essere accolte dai Dirigenti scolastici le richieste, dettagliatamente motivate, finalizzate a posporre la presa di servizio per cause riconducibili alla necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali.”.
In questo caso la presa di servizio è differita per il tempo strettamente necessario e, con essa, tutti gli effetti economici e giuridici conseguenti”.